On line il Quaderno 58: "Bambini e adolescenti nell'adozione nazionale"

Generalmente quando si parla di adozioni si fa riferimento alle adozioni internazionali, per vari motivi: non da ultimo, per la rilevanza numerica del fenomeno. Le adozioni nazionali, invece, sono meno diffuse e meno “visibili”, anche se in realtà interessano un numero piuttosto consistente di minori. Proprio a quest'ultimo tema è dedicato il Quaderno 58 del Centro nazionale, on line su questo sito, che riporta i risultati di una ricerca sui percorsi, i tempi e gli esiti dell'iter dell'adozione nazionale.

La fotografia scattata dalla ricerca riguarda una parte di minori adottati nel nostro Paese, precisamente i minori dei quali è stato accertato lo stato di abbandono, seguiti nell'arco di 7 anni, dal 2006 al 2013. Come si spiega nell'introduzione, il Quaderno «costituisce davvero un unicum nel panorama italiano, in quanto consente di ricostruire gli itinerari di vita di questi bambini dall'iscrizione nel registro dell'abbandono fino alla sentenza definitiva di adozione, per alcuni, e a provvedimenti differenti, per gli altri, evidenziandone le tappe più significative».

La pubblicazione - intitolata Bambini e adolescenti nell'adozione nazionale. Percorsi, tempi ed esiti, e curata da Donata Bianchi, Enrico Moretti, Roberto Ricciotti e Rosa Rosnati - è suddivisa in sei capitoli, ai quali fanno seguito i riferimenti bibliografici e un'appendice statistica. Il primo offre un quadro del panorama internazionale delle ricerche sul tema, il secondo contiene una breve descrizione dell'iter dell'adozione nazionale, il terzo tratta dei tribunali per i minorenni coinvolti nella ricerca, il quarto e il quinto riportano i risultati della ricerca (concentrandosi, rispettivamente, sull'articolo 11 e sull'articolo 12 della legge 149/2001), e il sesto, infine, traccia le conclusioni.

Secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 184/1983, come modificata dalla  legge 149/2001, il tribunale per i minorenni può pronunciare dichiarazione giudiziale di adottabilità di bambini o dei ragazzi e successivamente l'eventuale sentenza di adozione nazionale, solo dopo avere accertato la sussistenza della situazione di abbandono, inteso come privazione materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L'accertamento dello stato di abbandono prevede due iter procedurali diversi, quello individuato dall'articolo 11 e quello individuato dall'articolo 12.

L'articolo 11 viene attivato nel caso in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori, non sia stato riconosciuto, o non abbia parenti entro il quarto grado che abbiano avuto un rapporto significativo con lo stesso minore. In queste condizioni l'abbandono viene definito in re ipsa e, solitamente, non sono necessarie ulteriori indagini. L'articolo 12, invece, viene attivato nel caso in cui il minore risulta essere privo dell'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; lo stato di abbandono non sussiste quando la mancanza di assistenza morale e materiale è dovuta «a forza maggiore di carattere transitorio», così come recita lo stesso articolo.

I due percorsi adottivi «interessano una tipologia diversa di minori, hanno una durata temporale non comparabile ed esiti altrettanto differenti». Il primo gruppo (articolo 11) è composto da bambini piuttosto piccoli, dato che l'età all'adozione è inferiore ai due anni, mentre nel secondo caso (articolo 12) si tratta di minori più grandi, mediamente di poco meno di 8 anni.

«Il primo gruppo», si legge nelle conclusioni, «è formato generalmente da neonati non riconosciuti alla nascita, mentre il secondo da bambini allontanati dalle loro famiglie per tutta una serie di problematiche assai complesse, che necessitano una lunga e approfondita valutazione per l'accertamento, la realizzazione di interventi volti a rimuovere le cause dell'allontanamento e il recupero delle funzioni genitoriali prima di arrivare alla dichiarazione di adottabilità nei casi in cui tali interventi non siano andati a buon fine».

L'età al momento dell'inserimento in famiglia mediante il decreto di affido preadottivo è di 7,1 mesi nel primo caso e di poco meno di 7 anni nel secondo.

Dai dati che riguardano i tempi emerge, ad esempio, che il tempo che trascorre mediamente tra la dichiarazione di adottabilità e l'inserimento in famiglia con l'affido preadottivo è di 5,9 mesi per i minori iscritti con articolo 11 e di 14,8 mesi per i minori iscritti con articolo 12: «un lasso di tempo comunque troppo ampio se parametrato ai rapidi tempi di crescita e di sviluppo di un bambino». (bg)