Lavoro minorile, alcune precisazioni

13/09/2011

Riceviamo e pubblichiamo. Da diversi decenni, il fenomeno del lavoro minorile nel mondo è stato oggetto di grande attenzione da parte della comunità internazionale. Nel corso della sua storia, l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha contribuito non poco a combattere il fenomeno, adottando fin dal 1919 la Convenzione (n. 5) sull’età minima nell’industria, seguita da diversi altri strumenti internazionali. Con la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, l’ILO annovera ormai l’eliminazione del lavoro minorile fra i diritti fondamentali da attuare con priorità.

Ma cosa si intende per lavoro minorile e quali sono le sue peggiori forme? E i lavori considerati pericolosi? Qual’è l’età minima di accesso al lavoro per un minore? Come vengono calcolati i dati sul lavoro minorile?

L’Ufficio dell’ILO di Roma e il Programma internazionale dell’ILO per l’eliminazione del lavoro minorile (IPEC), di fronte alle frequenti sollecitazioni sul tema, desiderano dare un necessario contributo ad una maggiore comprensione di un fenomeno molto complesso.


Le norme. Il riconoscimento del lavoro minorile come fenomeno globale da eliminare si riflette in diversi strumenti normativi internazionali, strettamente legati e complementari tra loro, così come in alcune convenzioni regionali. Dal punto di vista del diritto del lavoro, i due strumenti fondamentali sul lavoro minorile sono lahttp://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152686/lang--it/index.htmwww.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152686/lang--it/index.htm del 1973 e la Convenzione (n. 182) sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999, ratificate ad oggi rispettivamente da 161 e 174 Stati.

Le due Convenzioni dell’ILO, con annesse Raccomandazioni, identificano, anzitutto, come “bambini” i minori con un’età inferiore ai 18 anni, e come lavoro minorile da eliminare le seguenti due categorie:

  •     Il lavoro svolto da un bambino al di sotto dell’età minima (14, 15 o 16 anni) prevista per un determinato tipo di lavoro (come definito dalla legislazione nazionale in conformità alla normativa internazionale), e che non deve essere tale da compromettere l’istruzione e il pieno sviluppo del minore.
  •     Le peggiori forme di lavoro minorile quali la schiavitù, la tratta di minori, la servitù per debiti, il lavoro forzato, il reclutamento forzato dei minori per il loro impiego in conflitti armati, la prostituzione e la pornografia, e tutte le attività illecite, ed il lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, può pregiudicare la salute, la sicurezza e la moralità del minore.


Se sulle peggiori forme di lavoro minorile e sui lavori pericolosi esiste una condanna condivisa e universale, alcune volte l’interpretazione della Convenzione n. 138 non è stata sempre univoca.

La Convenzione n. 138, con annessa Raccomandazione n. 146, stabilisce all’Art. 1 che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione si impegnano a perseguire una politica nazionale per garantire l’effettiva abolizione del lavoro minorile nonché di innalzare progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro. In estrema sintesi, si può affermare quanto segue:

In generale, l’età minima non deve essere inferiore a quella in cui termina la scuola dell’obbligo e, in tutti i casi, non deve essere inferiore ai 15 anni di età. Nei paesi in via di sviluppo l’età può essere di 14 anni ma va valutata, caso per caso, al momento della ratifica. (Art. 2)

È prevista la possibilità di svolgere “lavori leggeri” per i bambini dai 13 anni, o 12 anni nei paesi in via di sviluppo. (Art. 7)

Tutti quei lavori che possono compromettere la salute, la sicurezza o la morale dei minori sono vietati sotto i 18 anni, in alcuni casi e solo solo in presenza di condizioni particolari si può scendere ai 16 anni.

Di per sé, secondo quanto stabilito dalla Convenzione n. 138, fissare un’età minima non basta ma sono necessari altri elementi tra cui il numero delle ore di lavoro e le condizioni di lavoro dei minori che hanno superato l’età minima. È inoltre necessario prevedere sanzioni appropriate e la tenuta, da parte dei datori di lavoro, di registri con informazioni sui lavoratori al di sotto dei 18 anni presenti nel luogo di lavoro. La Convenzione n. 138 esige inoltre l’adozione di una “politica nazionale” e copre tutti i settori dell’economia e dell’impiego, incluso quello svolto al di fuori di una relazione di lavoro formale, ad esempio il lavoro in proprio.

Un altro strumento internazionale che ribadisce il principio secondo il quale i bambini hanno diritto ad essere protetti contro lo sfruttamento economico e non devono essere costretti ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la loro educazione o di nuocere alla loro salute o al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (Art. 32). La prospettiva dell’intero sistema delle Nazioni Unite, e quindi non solo dell’ILO, sul lavoro minorile è ben chiarita nel documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2009 dal titolo “Status of the Convention on the Rights of the Child”(A/64/172)

L’ILO è convinta, tuttavia, che nessuna Convenzione è efficace se non è seguita da azioni concrete di governi, organizzazioni sindacali e imprenditoriali basate sul dialogo sociale, la cooperazione e il coordinamento a livello nazionale e internazionale. Solo una mobilitazione generale che coinvolga altresì ONG, associazioni, organizzazioni internazionali, mass-media ed espressioni della società civile può contribuire a debellare un fenomeno che, anche se dichiarato illegale, persiste tuttora avvolto spesso da un muro di silenzio, apatia e indifferenza.

Gli stessi bambini, partecipando alla Global March against Child Labour sono stati protagonisti in qualche modo di un importante cambiamento culturale. Anche l’ILO continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione e pubblica informazione attraverso le quali tutti i bambini possono esprimere la propria opinione e dare il proprio contributo alla lotta contro il lavoro minorile.

Fissati i principi cardine del diritto internazionale, ai quali non sono ammesse deroghe o libere interpretazioni, va precisato che per l’ILO non tutti i lavori svolti dai bambini (al di sotto dei 18 anni) possono essere classificati come lavoro minorile da eliminare. Infatti, alcune forme di lavoro possono contribuire allo sviluppo del minore, se però svolte in circostanze che tengano in considerazione le specifiche condizioni di ogni bambino. In altre parole, il lavoro minorile deve essere eliminato quando ha effetti negativi sull’istruzione, la salute, lo sviluppo o la dignità del bambino.


Le statistiche. Passiamo ora all’aspetto quantitativo del fenomeno. Secondo il Rapporto globale dell’ILO sul lavoro minorile del 2010 il numero totale di minori lavoratori a livello mondiale è di 215 milioni. Di questi, 115 milioni svolgono lavori considerati pericolosi, incluse le forme peggiori di lavoro minorile.

È utile precisare la distinzione tra la definizione giuridica e definizione statistica di lavoro minorile. La prima, contenuta nelle Convenzioni internazionali summenzionate e nelle legislazioni nazionali, rappresenta la base giuridica fondamentale di riferimento per tutte le azioni nazionali e internazionali sul lavoro minorile, e traccia una linea chiara tra le forme di lavoro minorile che sono ritenute accettabili dalle società nazionali e dalla comunità internazionale e quelle che non lo sono.

Tuttavia, la definizione giuridica non sempre risponde alle necessità e agli scopi dell’indagine statistica, per questo, a volte è necessario stabilire indicatori che possono completare ed integrare quanto stabilito dalle leggi nazionali o dalle norme giuridiche internazionali. Nonostante queste differenze, le norme e la statistica non appartengono a due mondi differenti e devono essere funzionali l’una all’altra.

Le statistiche rappresentano uno strumento indispensabile per formulare politiche, pianificare le azioni, determinare l’efficacia della legislazione vigente o altre misure orientate al contrasto del lavoro minorile. Per tutte queste ragioni, è fondamentale poter contare su un programma nazionale di statistica sul lavoro minorile efficace, soprattutto in quei paesi che hanno una politica attiva in materia di lotta al fenomeno. Il Rapporto dell’ILO Child labour statistics del 2008 ha come obiettivo proprio quello di fissare linee guida sulla raccolta, compilazione e analisi delle statistiche sul lavoro minorile a livello nazionale al fine di orientare i Paesi ad attualizzare il proprio sistema statistico o ad adottarne uno nuovo. Una maggiore uniformità statistica in questo campo contribuirebbe a facilitare la comparabilità delle statistiche sul lavoro minorile a livello internazionale riducendo al minimo le differenze metodologiche tra i paesi.

Anche in Italia ci sono forti differenze tra i vari istituti di ricerca. Sarebbe utile che l’Italia si dotasse di una metodologia di rilevamento e analisi adeguata anche per facilitare l’adozione di un piano d’azione per monitorare e combattere il fenomeno, come previsto dalla Convenzione n. 182. L’Italia infatti è stata tra i primi paesi firmatari di questa Convenzione e, ratificandola, si è impegnata ad adottarlo “con procedure d’urgenza”. L’ILO incoraggia, a tal fine, la ripresa del dialogo sociale sul tema ed è a disposizione per facilitare la ripresa dei lavori del Tavolo di coordinamento contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

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