Un aiuto alle famiglie con neonati, per favorire il loro accesso al credito: lo prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009, che definisce le modalità per attivare e gestire il Fondo di garanzia per i nuovi nati, istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.
Secondo quanto stabilito dal provvedimento – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2009 - le famiglie con un bambino nato o adottato nel 2009, 2010 e 2011 potranno chiedere un prestito garantito di 5.000 euro a tassi agevolati. Le risorse finanziarie stanziate dal decreto ammontano a circa 85 milioni di euro per il triennio.
Secondo quanto previsto dal provvedimento, sono ammissibili alla garanzia del Fondo - istituito con decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 - le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale dei bambini nati o adottati nel triennio. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito.
Le banche e gli intermediari finanziari, individuati nel decreto come soggetti ammessi a effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo, dovranno stipulare con il Dipartimento per le politiche della famiglia apposite convenzioni, il cui schema è stabilito da un protocollo di intesa tra il sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l'Associazione bancaria italiana. Con il protocollo di intesa l'iniziativa prevista dalla nuova normativa diventerà operativa.
Il decreto disciplina, fra l'altro, la misura della garanzia e le modalità di ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo. Per quanto riguarda il primo punto, si prevede che la garanzia del Fondo sia concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento e sia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
Il decreto prevede anche contributi in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare. L'articolo 8 stabilisce infatti che sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare - individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 - sia concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento. (bg)
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