Contrarre liberamente il matrimonio

Il diritto fondamentale a contrarre liberamente il matrimonio Sentenza della Corte costituzionale Con la sentenza in commento*, la Corte Costituzionale si pronuncia sul caso sollevato dal Tribunale di Catania a cui si erano rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino che si erano visti negare la celebrazione del matrimonio da parte dall'ufficiale dello stato civile perché l'uomo non aveva un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. La Corte Costituzionale ha risolto la questione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.116, primo comma, del codice civile modificato dall'art. 1, comma 15, legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". In questo senso gli articoli 2, 3, 29, 31 e 117 primo comma, della Costituzione offrono un sicuro fondamento alla pronuncia in commento: l'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; il 3 afferma il fondamentale principio di uguaglianza; il 29 garantisce il diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio nonché l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sulle quali è ordinato il sistema del matrimonio nel nostro ordinamento giuridico; l'art. 31 non consente l'interposizione di seri ostacoli alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio; infine, l'art. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", da ricordare infine unitamente all'art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Osserva la Corte che benché la normativa introdotta di recente dalla legge 94/2009 - che ha posto come condizione per contrarre matrimonio l'esibizione all'ufficiale di stato civile della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, quando uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri - trovi un suo fondamento nel fatto che lo Stato può legittimamente prevedere un trattamento diverso di situazioni simili sulla base di interessi pubblici**, tuttavia, lo Stato non può introdurre un divieto di contrarre matrimonio in generale (che colpirebbe sia gli stranieri che gli italiani che in buona fede desiderino formare una famiglia) che, tra l'altro, risulta sproporzionato visto che già l'articolo 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno sia "immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole". A tal proposito, la Corte ricorda anche il recente intervento della Corte europea dei diritti dell'Uomo (vedi la sentenza del 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom, n. 34848/07) che ha stabilito che la normativa del Regno Unito in materia di capacità matrimoniale dei cittadini stranieri sottoposti alla normativa sull'immigrazione (quindi relativa a cittadini non facenti parte di Paesi dell'Unione europea o dell'Area Economica Europea) viola l'art. 12 e l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo concernenti rispettivamente la libertà matrimoniale e il principio di non discriminazione, affermando altresì che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza). Tessa Onida   _______________________________________ *  Corte cost., Sentenza 25 luglio 2011, n. 245 ** La Corte qui si riferisce alla sicurezza e alla sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione" (inclusa la regolamentazione ordinata dei flussi migratori che implica certamente anche il contrasto dei matrimoni di comodo).  

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