La Legge n. 328 dello 08/11/2000, all’art. 11, capo, I sostiene che, “I Comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Al fine di promuovere lo sviluppo e qualificazione del sistema educativo integrato per la prima infanzia tali servizi sono soggetti alla procedura di accreditamento sulla base di requisiti qualitativi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, uniformi per i servizi pubblici e privati, tra cui: progetto pedagogico, coordinatore pedagogico, formazione del personale, strumenti di valutazione.
L’accreditamento dei servizi è l’atto formale attraverso il quale l’ente pubblico autorizza un soggetto/servizio a diventare proprio fornitore, ovvero ad erogare servizi che esso stesso provvede a finanziare.
