Nuova Carta di Treviso, le raccomandazioni della Garante infanzia

Il 6 luglio scorso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato la nuova Carta di Treviso, documento deontologico fondamentale che fissa le regole riguardanti la trattazione delle informazioni relative ai minorenni. Per ribadire l’importanza di rispettare i contenuti della nuova Carta, che prevede nuovi strumenti a tutela degli under 18, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti ha diffuso una nota in cui afferma: «non è sufficiente sanzionare: occorre proteggere bambini e ragazzi prima. Un intervento successivo – che sia sanzionatorio, interruttivo o risarcitorio – non sarebbe sufficiente a riparare i danni subiti dal minorenne, per il quale, peraltro, le conseguenze possono protrarsi a lungo».

Perché ciò avvenga, l’Authority ha raccomandato al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale della stampa italiana di svolgere attività di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio dell’applicazione del nuovo documento deontologico. Tali indicazioni sono riportate nel parere che l’Autorità garante ha formulato l’estate scorsa sulla bozza della Carta, redatta da un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato due rappresentanti dell’Authority in qualità di osservatori.

Nella nota Carla Garlatti evidenzia alcuni significativi passi avanti. «È stato rafforzato il rispetto dell’anonimato, grazie a una più accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all’identificazione del minorenne anche in assenza della pubblicazione della sua identità o successivamente a essa.  È da sottolineare poi come sia stata articolata in modo puntuale la disciplina applicabile alle fasi di raccolta e diffusione delle notizie, finora priva di regolamentazione. Si prevede tra l’altro che il minorenne vada interpellato solo quando le informazioni che può fornire siano essenziali alla ricostruzione degli eventi. Significativo, infine, il fatto che resta comunque in capo al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia o meno nel concreto interesse del minore e non produca conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale».

La nota è disponibile sul sito dell’Autorità garante, nella pagina dedicata.

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