Tratta di esseri umani

Proposta di direttiva del Parlamento europeo

La proposta di direttiva* adottata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2010, rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri dell’Ue nella lotta alla tratta degli esseri umani. Infatti, l'approccio della nuova proposta - globale, integrato e incentrato sui diritti umani – risponde all’esigenza di debellare a livello europeo un fenomeno che, come l’esperienza recente ha dimostrato, non può essere combattuto efficacemente dai singoli Stati.

Le disposizioni riguardanti la prevenzione e la repressione della tratta contenute nella proposta di direttiva in commento, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, sono, innanzitutto, ispirate alle più recenti evoluzioni di questo abietto fenomeno: la stessa nozione di tratta di esseri umani è più ampia rispetto a quella contenuta nella decisione quadro 2002/629/GAI e, quindi, idonea ad includere una tipologia più ampia di sfruttamento degli esseri umani. In particolare, si prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché vengano considerati reati il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone (compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone) con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o, ancora, con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro od anche vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.

Nella proposta di direttiva si chiede, altresì, che la nozione di sfruttamento comprenda, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati (compreso l'accattonaggio) la schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi (nella vigente decisione quadro, manca l’esplicito riferimento all' accattonaggio, allo sfruttamento di attività illecite e al prelievo di organi) e, ancora, si stabilisce che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento, programmato o effettivo, sia irrilevante in presenza anche di una sola delle modalità su ricordate. Inoltre, qualora la condotta coinvolga persone di età inferiore ai diciotto anni, la stessa deve essere punita come tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi suindicati.

Per quanto riguarda le pene nella proposta si stabilisce l’applicazione della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni; mentre la stessa non deve essere inferiore, nel massimo, a dieci anni (che nella decisione quadro vigente, il massimo della pena è fissato a otto anni) qualora ricorrano le circostanze aggravanti indicate nella proposta. Quest’ultime comprendono, ad esempio, l’ipotesi che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, oppure quella del reato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile (comprendendo con quest’espressione tutti i minori e gli adulti particolarmente vulnerabili per motivi di salute, per disabilità o in caso di donna incinta). Fondamentali sono poi le disposizioni concernenti la competenza giurisdizione e l'azione penale che la proposta chiede di introdurre al fine di agevolare e garantire il buon esito dello svolgimento delle indagini e dell’azione penale: l'avvio delle indagini non dovrebbe, in linea di massima, essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa della vittima, e il procedimento penale deve poter continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni. Inoltre, i reati devono poter essere perseguiti per un congruo periodo di tempo in misura proporzionata alla loro gravità e, questo, anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Sempre nell'ottica di fare un salto di qualità nella lotta al fenomeno della tratta degli esseri umani si prevede che le persone e le unità incaricate delle indagini o dell'azione penale ricevano una specifica formazione e dispongano di strumenti investigativi efficaci come quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata: l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie. La proposta  prevede anche la possibilità che gli autori di reati siano perseguiti anche se li hanno commessi al di fuori dell’UE, in Paesi terzi (è ciò che accade nel c.d. "turismo sessuale") e, nell'ottica di scoraggiare la domanda di ogni tipologia di sfruttamento correlata alla tratta, il Parlamento chiede agli Stati di adottare le misure necessarie perché in ogni paese dell’UE costituisca reato ricorrere consapevolmente a servizi prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di tratta.

La proposta di direttiva, infine, stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani e, a questo proposito, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e, per un congruo periodo di tempo, dopo il procedimento penale. In particolare, è richiesto che sia sempre l’interesse dei minori a prevalere sull’adozione di ogni altra misura. In questo senso l'articolo 15 disciplina l'audizione del minore vittima di tratta nel procedimento penale stabilendo che la stessa abbia luogo in tempi brevi; che si svolga in locali adatti allo scopo; che il minore sia ascoltato da persone preparate e competenti e che, quando sia possibile, sia ascoltato sempre dalle stesse persone; che le audizioni si svolgano nel minor numero possibile e solo quando sia necessario; che il minore sia accompagnato dal suo rappresentante oppure da un adulto di sua scelta, (salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto); infine che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché l'udienza si svolga a porte chiuse e che il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente ricorrendo alle tecnologie di comunicazione.

 *Risoluzione legislativa del 14 dicembre 2010, P7_TA-PROV(2010)0471, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI – C7-0087/2010.

Divenuta Direttiva 5 aprile 2011, 2011/36/UE e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, pubblicata in GUUE del 15 aprile 2011, n. L 101

 

Tessa Onida

 

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