Separazione dei coniugi e figli minorenni

La sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 6 giugno 2023, n. 15878 ha stabilito che nell’ambito dei provvedimenti relativi ai figli disposti a seguito della separazione dei coniugi, laddove uno dei due voglia riconosciuto un maggior periodo di permanenza del figlio presso di sé durante il periodo estivo rispetto a quanto stabilito dal giudice precedentemente, non basta allegare la condizione relativa alla disponibilità di un’abitazione dove il figlio ha trascorso periodi di vacanza in costanza di matrimonio dei genitori, se la stessa proposta non è controbilanciata da un impegno del genitore appellante a trascorrere in prima persona con il figlio il maggior tempo richiesto.