Potestà genitoriale e filiazione naturale

Proposta di legge

Il testo della proposta di legge C 3755* in commento è frutto dell'unificazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare (numeri 1211 e 1412 entrambi Berselli, Mugnai e altri) finalizzati a risolvere alcune incongruenze createsi sulla disciplina giuridica da applicare nei confronti dei figli naturali in seguito all'approvazione della legge n. 54 del 2006

(che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei bambini in caso di separazione o divorzio dei genitori): infatti, la proposta muove dal generale principio, fissato dalla legge 54 del 2006 che, anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto personale equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione ed istruzione da  entrambi. Tale principio comporta che il giudice (il Tribunale ordinario) chiamato a pronunciare la separazione personale dei coniugi adotti le decisioni relative alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori. Mentre, per quanto concerne i figli naturali (figli di genitori non sposati), tale favor nei riguardi dell'affidamento condiviso non è previsto e, quindi, continua ad essere vigente l'art 317-bis del codice civile il quale prevede che "[...] se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive [...]" (vedi in tal senso la sentenza n. 8362 del 3 aprile 2007). Permane dunque, relativamente ai soli figli naturali, una normativa che non è espressamente ispirata al principio dell'affidamento condiviso ed un sistema che affida la competenza a decidere il loro affidamento al tribunale per i minorenni. Tuttavia, deve essere rilevato che non tutti gli operatori del settore ritengono che sia un bene uniformare la normativa da applicare ai figli naturali a quella prevista per i figli legittimi cancellando, in questo modo, ogni diversità. Così facendo, infatti, si priverebbero i figli naturali del vantaggio di avere un giudice (il Tribunale dei minorenni) più preparato nelle questioni relative ai minori sostituendolo con un giudice non specializzato (il Tribunale ordinario). Per questo motivo  l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), ha lanciato un allarme sulle conseguenze che le disposizioni in esso contenute provocherebbero al sistema giurisdizionale minorile se divenissero legge dello Stato. Secondo l'AIMMF, infatti, con la sua entrata in vigore il disegno di legge in discorso provocherebbe sia una generale messa in pericolo di ogni reale "specializzazione della giurisdizione sulle responsabilità genitoriali" sia (e soprattutto) una lesione "del diritto dei figli minori a forme non traumatiche, e non improvvisate, di  ascolto durante i procedimenti che li riguardano". Questo perché, lo spostamento di procedimenti riguardanti figli minori dalla competenza dei Tribunali per i minorenni (e quindi da un giudice specializzato sui minori) ai Tribunali ordinari che, oltre a non essere specializzati sui minori, sono spesso privi di una sezione apposita per i procedimenti di famiglia, rappresenterebbe un grave passo indietro nella tutela dei minori. Del resto, è evidente che questa riforma allargherebbe il numero di casi in cui l'ascolto dei minori, doveroso in tutti i procedimenti che li riguardano, verrebbe affidato a magistrati privi di una preparazione specifica e, quindi, non in grado di dar corso a prassi differenziate che la delicatezza del compito dell'ascolto del minore richiede.

*Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale, Proposta di legge approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2010  
Tessa Onida
 
 
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