Nuove procedure per il collocamento dei minori stranieri

  Circolare Uno dei principali problemi che i minori stranieri incontrano arrivando in Italia è costituito dalla totale mancanza di informazioni circa i propri diritti con il conseguente rischio di essere respinti alla frontiera, se entrati nel territorio dello Stato irregolarmente, anche se avrebbero diritto ad essere accolti. Un notevole passo avanti riguardo la problematica della tutela dei minori stranieri non accompagnati era stato fatto con la direttiva del 7 dicembre 2006 (emanata dal Ministro dell'Interno Giuliano Amato), con la quale si rafforzava la presa in carico, da parte delle istituzioni, dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Tale direttiva, infatti, favoriva la presentazione della richiesta d'asilo e riduceva i tempi d'attesa dall'arrivo del minore in Italia fino alla consegna della sua domanda d'asilo da parte del tutore*.    Adesso, sulla base dei diversi decreti e delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno negli ultimi mesi (a partire dal 12 febbraio 2011) sono state stabilite nuove procedure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati: in particolare, la circolare in commento - definita dal Comitato di coordinamento nella riunione del 17 maggio** a cui è seguito il Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord Africa del 18 maggio 2011 che ha nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati il Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è volta a disciplinare una nuova procedura per il minore che giunge nel territorio italiano il quale deve, per prima cosa, essere identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza alle quali è rimesso il primo accertamento circa l'età del minore (successivamente la sua presenza deve essere segnalata al  Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare).     Se non si riesce ad individuare una struttura per l'accoglienza nel "distretto di appartenenza", le Autorità di pubblica sicurezza devono richiedere al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore, di indicare le "strutture ponte" alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Si tratta di strutture che si dovrebbero fare carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno successivamente fino al raggiungimento della maggiore età. Queste strutture, censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con Anci, si possono occupare esclusivamente della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore età e, una volta individuata, le Autorità di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare. Al Sindaco, invece, entro un massimo di trenta giorni, spetta di richiedere alle Autorità di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e di verificare l'effettivo status di "non accompagnato" del minore raccogliendo le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia e informando il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale e fare uno screening sanitario nelle strutture sanitarie locali.     Tuttavia, anche se i provvedimenti su ricordati affermano che i minori stranieri non accompagnati entrati in Italia clandestinamente non possano essere allontanati perché titolari dei diritti garantiti dalla Convenzione di New York del 1989, le nuove procedure amministrative dettate dalla attuale situazione di emergenza, appaiono, alle organizzazioni non governative che si occupano della protezione dei minori talmente lunghe da esporre concretamente il minore, soprattutto se vicino al compimento della maggiore età, al rischio della fuga nella clandestinità per evitare un successivo rimpatrio forzato. A tale proposito, Save the Children chiede che si provveda, in tempi rapidi, all'individuazione sul territorio nazionale delle "strutture ponte" a cui assegnare temporaneamente i minori in attesa di collocamento in comunità alloggio; che siano reperiti e aggiornati i posti disponibili in comunità alloggio per minori, inclusi i minori richiedenti protezione internazionale; e infine, che sulla base di tale disponibilità, venga organizzato il collocamento dei minori provvedendo, a livello centrale, a dare chiare indicazioni alle frontiere rispetto alle necessità di trasferimento dei minori non accompagnati. Tessa Onida   ________________________________________ *   A questo punto si susseguivano una serie di passaggi: la Questura affidava temporaneamente il minore straniero non accompagnato, che avesse espresso la volontà di chiedere asilo, ai Servizi Sociali del Comune in cui si trovava il minore dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare competente per il territorio, ai fini dell'apertura della tutela e della nomina del tutore (artt. 343 -346 c.c.). Il Comune segnalava immediatamente la presenza del minore al Servizio centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il servizio centrale del Sistema di protezione provvedeva ad indirizzare l'inserimento del minore presso l'Ente Locale che l'aveva segnalato o presso l'Ente locale più vicino che avesse disponibilità di posti d'accoglienza, nell'ambito di strutture per minori. L'Ente locale inserito nel sistema di protezione informava il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni dell'avvenuta presa in carico del minore. Il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermavano, qualora risultasse conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di accoglienza. **  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, Circolare 18 maggio 2011, n. 2436, Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati.  

AllegatoDimensione
Icona del PDF Procedura_collocamento_minori.pdf110.52 KB