Modifiche al Testo Unico sull'immigrazione

25/11/2011 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Modifiche al TU sull'immigrazione 286/1998 che coinvolgono i minori stranieri Legge nazionale     

La legge 2 agosto 2011 n. 1291 si configura principalmente, in un'ottica che privilegia essenzialmente le questioni inerenti il diritto minorile, come una norma di attuazione della Direttiva 2008/115/CE, nota anche come "Direttiva rimpatri"2. La nuova legge, invero, è portatrice di un'importante novità per i minori non accompagnati provenienti da paesi che non fanno parte dell'Ue e che stanno per compiere la maggiore età.

Da adesso in avanti, infatti - con la modifica apportata dalla legge in commento all'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) nella parte in cui disciplina la conversione per il minore del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età - i minori stranieri non accompagnati potranno ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età solo a patto che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) essere affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri (e ciò, anche se l'art. 31 del testo unico sull'immigrazione prevede che i minori "affidati" siano da considerare di fatto minori accompagnati e, quindi, come quei minori che risiedono nel territorio nazionale con i loro genitori e che, inoltre, il regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati quei minori "privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" escludendo, pertanto, espressamente coloro che sono affidati o sottoposti a tutela)3; b) oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. In base alla nuova disciplina, pertanto, ai minori non accompagnati che non potranno dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni non sarà più concesso, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno almeno che non siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.     

La legge in commento ha anche significativamente modificato la disciplina dettata dall'articolo 19 del T.U. sull'immigrazione che indica i casi in cui è vietata l'espulsione o il respingimento nei riguardi di persone appartenenti a categorie vulnerabili. Adesso, infatti, con l'introduzione dell'art. 2-bis viene previsto che "il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate". In proposito è utile ricordare che la disciplina originaria del testo unico stabiliva che non fosse consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 per "ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato" nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, e nei casi delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.      

Circa questa tematica, deve essere messo in evidenza che si è posto, inevitabilmente, il problema della compatibilità della norma che consente l'espulsione dei minori per "ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato" (art. 13 TU immigrazione) con il generale divieto di espulsione o ritorno di minori enunciato proprio con l'articolo 19. 2 (a) e (d) del Testo Unico sull'immigrazione. Tuttavia, la legittimità della nuova previsione legislativa sembrerebbe garantita dalle seguenti considerazioni:     

1) come la Corte Costituzionale ha recentemente precisato proprio riguardo a una disposizione legislativa concernente la materia dell'immigrazione (vedi Ordinanza del 21 luglio 2011, n. 2224), che ogni previsione legislativa deve essere letta e interpretata in modo conforme alla Costituzione. Pertanto, anche il disposto normativo formato dalle norme in questione dovrà essere interpretato conformemente alla tutela dei diritti dei minori che costituisce un punto essenziale della nostra Carta Costituzionale.     

2) all'adozione della misura dell'espulsione di un minore per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza si può pervenire solo attraverso un procedimento che si svolge dinanzi ad un'autorità giurisdizionale con tutte le garanzie che i procedimenti giurisdizionali assicurano rispetto ad un qualunque procedimento amministrativo. Infatti, l'iniziativa di chiedere tale misura è del Questore, tuttavia la stessa può essere assunta solo dal Tribunale dei Minorenni.    

3) come specifica il comma 2 bis dell'art 17 della legge 40 del 1998 (comma aggiunto dal n. 2 della lettera g) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 89 del 2011), il respingimento o l'espulsione di minori potrà avvenire solo con "modalità compatibili con le singole situazioni personali". Quindi, è da escludere che l'espulsione di minori possa avvenire al di fuori di ipotesi valutate specificatamente.

4) inoltre, anche quando ricorreranno queste condizioni, l'espulsione del minore potrà essere decisa solo dopo aver dimostrato che lo stesso sia un serio pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (ed è proprio nell'eccezionale livello di gravità di tale ipotesi che risiede il fondamento giuridico della misura in commento) e, comunque, con modalità da decidere caso per caso alla luce delle singole situazioni personali.

Tessa Onida  

_____________________________________________

1  Legge 2 agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, pubblicata in GU 5 agosto 2011, n.181. 2  Vedi nella direttiva gli artt. 10 sul Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati e il 17 sul Trattenimento di minori e famiglie. 3  La Corte Costituzionale con sentenza 198/2003 individuava la lacuna dell'art. 32 e dichiarava che i minori "comunque" affidati, compresi i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado e quelli sottoposti a tutela, dovessero essere equiparati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai figli e agli affidati e quindi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. 4  Vedi commento sul sito minori.it alla sentenza 222/2011  

AllegatoDimensione
Icona del PDF l.n_129_2agosto2011.pdf11.66 KB