Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009 è entrato in vigore il decreto legge sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
presentato dal ministro Maroni e approvato con modificazioni dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2009. Le novità principali del decreto legge in esame (decreto che comunque, giova sempre ricordarlo, dovrà ancora passare all’esame delle Camere per essere convertito in legge e, in quell’occasione potrà essere anche significativamente modificato) sono rappresentate dall’introduzione nell’ordinamento giuridico sia di norme più severe per far fronte alla crescita di episodi collegati alla violenza sessuale sia del reato di atti persecutori (art. 612 bis codice penale). Con l’introduzione di quest’ultima fattispecie criminosa, denominata anche come reato di stalking, il legislatore è andato a colmare una lacuna emersa dal complesso delle disposizioni penali, introducendo norme finalizzate a offrire ai cittadini – e in particolare ai più deboli fra loro – una pronta ed efficace tutela sia dell’incolumità personale sia della libertà di vivere al riparo da indebite ingerenze che possono arrivare anche a far modificare fortemente lo stile di vita. Per questo reato è stata prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per chi «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Tale tutela è poi rafforzata a favore dei soggetti deboli perché «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità» e, sia nella prima sia nella terza ipotesi qui indicate – proprio in ragione della particolare fragilità delle vittime – la legge prevede anche la perseguibilità d’ufficio e non solo, come negli altri casi, a querela della persona offesa. Punibilità d’ufficio che scatta anche nell’eventualità che prima del ricorso all’autorità giudiziaria la vittima si fosse rivolta al questore affinché quest’ultimo – ai sensi della disciplina introdotta da questo decreto legge – ammonisse lo stalker a tenere una condotta conforme alla legge. Rimane da segnalare, per quanto concerne le problematiche connesse ai minori, che l’introduzione del reato di atti persecutori può essere, anche alla luce delle misure adottabili dal giudice (divieto per il persecutore di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o di comunicare in ogni modo con la stessa), un efficace strumento per contrastare i casi più gravi e reiterati di bullismo. Venendo all’esame delle disposizioni introdotte per contrastare i reati di violenza sessuale va rilevato che il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Tuttavia, come è già stato evidenziato in dottrina, la vera novità riguarda solo l’ultima ipotesi perché la pena dell’ergastolo era già pacificamente applicabile per costante orientamento giurisprudenziale nei primi tre casi in virtù della precedente formulazione dell’art. 575 del codice penale. Il decreto legge introduce anche l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, e ciò in presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore del reato e nel caso non siano acquisiti elementi da cui risulti insussistente la necessità di misure cautelari. Nondimeno deve essere rilevato che la scelta fatta dal legislatore con questa disposizione, senz’altro caratterizzabile all’insegna del rigore, trova due limiti che sono rappresentati dal fatto che la custodia obbligatoria non è prevista per il reato di violenza sessuale e per quello di atti sessuali con minorenne nei cosiddetti casi di “minore gravità”. Per i reati di violenza sessuale, tranne i casi di minore gravità, e per i reati di violenza sessuale di gruppo comunque, in quanto sempre gravi, il legislatore ha previsto anche l’arresto obbligatorio nell’ipotesi che il reo sia sorpreso in flagranza di reato, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e di celebrare il conseguente processo nell’arco di 48 ore. Infine, deve essere ricordato che il decreto legge si occupa anche del momento esecutivo della pena stabilendo limiti all’applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione) anche ai condannati per i delitti di violenza sessuale (tranne per quelli di minore gravità), per atti sessuali con minorenni e per violenza sessuale di gruppo. Fra le altre misure previste sono da segnalare l’estensione a tutte le vittime di violenza sessuale del gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in caso di redditi superiori al limite stabilito e la possibilità di protrarre fino a sei mesi il trattenimento di stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione, anticipando il contenuto della direttiva europea in materia di rimpatri che prevede il trattenimento nei centri quando manca la collaborazione del cittadino straniero a fornire elementi certi di identificazione ovvero quando il paese terzo ritarda la trasmissione dei documenti. Tessa Onida
Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche
Allegato | Dimensione |
---|---|
DL_23_febbraio_2009_n_11.pdf | 218.98 KB |
UE_direttiva_2008_115_rimpatrio.pdf | 81.59 KB |