Misure di protezione delle vittime di reato

02/09/2013 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Tutela del minore Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale è un obiettivo perseguito da molti anni dall’Unione europea, basti pensare alla decisione quadro 2001/220/GAI di cui la direttiva 2012/29/UE[1] mira a rivedere i principi per migliorare il livello di tutela delle vittime nei procedimenti penali alla luce delle più recenti norme finora approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio[2] finalizzate alla creazione di uno spazio europeo di giustizia, che garantisca ai cittadini uno stesso livello di tutela dei diritti ed incrementi la fiducia nel sistema giudiziario all'interno dell'Ue.

La direttiva si applica ai reati commessi e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione conferendo un livello minimo di diritti alle vittime di reati extraterritoriali. La stessa specifica, infatti, (paragrafo 69) di occuparsi di stabilire soltanto norme minime e che, quindi, agli Stati è permesso di assicurare un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalla direttiva, senza incidere su quelle direttive già in vigore (come quelle sulla tratta degli esseri umani o sullo sfruttamento sessuale dei minori), che dettano norme particolareggiate a favore di alcune categorie di vittime.

Fin dall’inizio del documento si avverte un taglio innovativo ed originale rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI e infatti, all’art. 2 del paragrafo 1 si legge che per “vittima” non solo si deve intendere chi abbia subito un pregiudizio (fisico, mentale, emotivo o economico) a causa di un reato, ma anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio. Non solo: la direttiva, partendo dalla constatazione che ogni reato comporta una violazione dei diritti individuali delle vittime, stabilisce che i diritti in essa previsti dovranno essere assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest’ultimo e la vittima, precisando che, salva la presunzione d’innocenza, potrà intendersi per “autore del reato” anche l’indagato o l’imputato.

Nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la direttiva dichiara, a più riprese nei paragrafi, di essere diretta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà, il principio di non-discriminazione, i diritti dei minori, delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale. In quest’ottica la direttiva dichiara apertamente i suoi obiettivi tutti diretti ad una vera tutela e sostegno delle vittime di reato: dovrà garantir loro un adeguato accesso alla giustizia (a prescindere dal soggiorno, cittadinanza o nazionalità); un adeguato standard di tutela all’interno e al di fuori del processo che dovrà consistere nella stretta valutazione individuale della vittima; nel diritto di ricevere informazioni in modo facilmente comprensibile(gli Stati dovranno garantire questo diritto fino dai primi contatti con le autorità ad es. prevedendo un servizio di interpretazione e di traduzione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze); informazioni sui servizi di assistenza, le procedure per la presentazione della denuncia, della richiesta di protezione, le condizioni per chiedere l’assistenza legale (anche a spese dello Stato), il risarcimento del danno, le procedure da fare quando si è residenti in un altro Stato e quelle per la denuncia dei casi di mancato rispetto dei propri diritti, i servizi di giustizia riparativa disponibili.

La direttiva dedica una accuratissima attenzione al sostegno alle vittime e ai servizi di assistenza stabilendo che questi dovrebbero essere forniti gratuitamente e a prescindere dalla presentazione formale di una denuncia facendo attenzione alle persone a rischio di vittimizzazione secondaria, a quelle a rischio di intimidazioni e ritorsioni, nonché alle altre categorie particolarmente vulnerabili come i disabili a cui dovrebbe essere fornita un’assistenza specialistica. Emerge tuttavia chiaramente che questi servizi specialistici per essere utili, dovranno basarsi su un approccio effettivamente integrato che tenga conto delle esigenze specifiche delle vittime spesso determinate dalla gravità del danno subito a seguito del reato, al rapporto tra le vittime, gli autori del reato, i minori e il loro ambiente sociale.

Sempre compito dei servizi è quello di informare le persone vittime di reato dell’esistenza della direttiva e di divulgarne i contenuti in modo che esse possano assumere decisioni sapendo di avere diritto non solo ad un sostegno ma anche di essere trattate con dignità, in modo rispettoso e sensibile (tanto che la polizia, i pubblici ministeri e i giudici dei singoli Stati dovranno ricevere una formazione adeguata in tal senso). Tra le forme di assistenza che i servizi potrebbero offrire la direttiva mette in evidenza la fornitura di alloggi o di sistemazioni sicure, l’assistenza medica immediata, il rinvio ad esame medico e forense ai fini di prova in caso di stupro o di aggressione sessuale, il patrocinio legale e i servizi specifici per i minori che sono vittime, dirette o indirette, di reati.

Sotto il profilo della tutela dei diritti dei minori è importante la parte dove si garantisce i diritti di partecipazione al procedimento penale che sancisce il diritto della vittima ad essere ascoltata e di fornire elementi di prova secondo il diritto nazionale perché si chiede espressamente che, per una corretta applicazione della direttiva, se la vittima è minorenne, dovrà innanzitutto essere considerato come preminente il suo superiore interesse[3] procedendo sempre ad una valutazione individuale dove si privilegi un approccio rispettoso delle esigenze del minore, ne tenga in considerazione non solo l’età, la maturità, le opinioni, le necessità ma anche le preoccupazioni in ogni fase del processo ed anche al di fuori di esso. Durante le indagini penali le audizioni dei minori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva (ed utilizzabili come prova nel processo), ed essi dovrebbero avere il diritto ad una propria consulenza e rappresentanza legale nei procedimenti, soprattutto in quelli dove potrebbe esserci un conflitto di interessi tra loro e chi ha la potestà genitoriale. Per tutte le categorie vulnerabili la direttiva raccomanda che durante le indagini le audizioni siano svolte dalla stessa persona e che le vittime di violenza sessuale, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette siano svolte da persone dello stesso sesso della vittima, salvo che sia un magistrato a svolgere l’audizione o che comunque ciò risulti controproducente.

 

Tessa Onida

 

[1] Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in GUUE 14 novembre 2012, n. L 315

[2] Vedi la Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri; della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, nonché della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

[3] Così come lo stabiliscono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.