Minori indagati o imputati in procedimenti penali

Proposta di direttiva dell’Unione europea. Le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

Il Programma di Stoccolma aveva già sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali e, al punto 2.4, il Consiglio europeo aveva invitato la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato1. La necessità di assicurare un equo processo durante tutte le fasi del procedimento penale alle persone di età inferiore ai diciotto anni o agli adulti affetti da menomazioni (mentali, fisiche o psicologiche) ha richiesto un miglioramento dell’apparato di principi e norme minime comuni che, pur essendo già validi negli Stati, sono tuttavia insufficienti a colmare le differenze normative esistenti. Ciò è importante anche perché il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale a livello europeo non è un problema formale: la collaborazione fra Stati funziona al meglio solo se ciascuno Stato membro ha piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi e se vi è la certezza per i cittadini europei di poter godere appieno del diritto ad un giusto processo, indipendentemente dal Paese in cui scelgono di lavorare o vivere. Viceversa, se le norme dei singoli paesi rendono disomogenea e insufficiente l’attuazione dei dettami internazionali ne soffre il riconoscimento dei diritti facendo ricadere tale mancanza sulla fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria.

Così, la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio2 si fa carico delle peculiari esigenze di protezione, garantendo una serie di diritti e strumenti di tutela per i giovani entrati nel circuito penale, con l’obiettivo di fissare norme minime comuni negli Stati dell’Unione circa i diritti dei minori indagati o imputati3 in procedimenti penali o sottoposti a procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Non viene comunque proposto un insieme completo di norme, ma ci si limita a indicare quelle indispensabili per raggiungere un livello adeguato di protezione dei minori senza andare oltre tale scopo. Si tratta, dunque, solo di “norme minime” che lasciano agli Stati la libertà di adottare altre disposizioni che assicurino un livello di protezione più elevato, tanto è vero che l’art. 22 contiene una clausola affinché nessuna disposizione possa essere interpretata in modo da limitare, affievolire o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché delle altre disposizioni di diritto internazionale, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Per non incidere sull’omogeneità delle norme dei singoli Stati, la proposta chiarisce, poi, di non prendere in esame le norme nazionali per quanto concerne, per esempio, l'età in cui un minore diventa penalmente responsabile delle proprie azioni. Ciò evidentemente per non imporre agli Stati uno sforzo che richiederebbe modifiche sostanziali dei propri sistemi di giustizia penale. Viene inoltre specificato che le misure proposte tengono conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Concretamente sono numerosi i diritti che la proposta a livello procedurale considera di dover garantire, e fra questi, uno dei più importanti è il diritto del minore ad essere informato rapidamente circa i diritti conferiti dalla direttiva (art. 4). Questo consente, infatti, di garantire un flusso continuo di informazioni circa l'intero comparto dei suoi diritti processuali ed assicurargli la presenza di un genitoreo di un altro adulto idoneo (cioè che abbia un legame sociale con il minore in modo da interagire con le autorità e consentire al minore di esercitare i suoi diritti purché ciò non comprometta il normale svolgimento del procedimento penale (art.5)). Un altro è il diritto di avvalersi di un difensore (art. 6) e di non potervi rinunciare, sancendo così l'obbligatorietà di tale figura. Durante il procedimento, o al più tardi prima dell'imputazione, il minore ha poi diritto ad una delicata valutazione individuale (art. 7) in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se - e in quale misura - il minore potrà avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale in base alle caratteristiche personali, alla sua maturità e alla sua situazione economica e sociale. In un’ottica di protezione dei minori detenuti spesso in difficoltà nell’esprimere correttamente i propri problemi di salute, invece, la direttiva disciplina il caso del minore sottoposto ad esame medico e prevede che se le misure previste nel corso del procedimento penale (ad esempio durante un interrogatorio) sono incompatibili con lo stato fisico e mentale generale del minore detenuto (art. 8), prevale il diritto del minore. La direttiva obbliga alla registrazione degli interrogatori, anche quando compiuti dalla polizia, ne impedisce la diffusione pubblica e stabilisce che la durata, lo stile e il ritmo degli interrogatori siano adeguati all'età e al grado di maturità del minore interrogato (art. 9)4. L’art. 10 ribadisce che le forme di privazione della libertà di un minore devono essere misure di ultima istanza, della durata più breve possibile e che, anche quando ritenute di assoluta necessità, la detenzione dei minori deve avvenire sempre separatamente da quella degli adulti e deve essere loro garantito l'accesso a misure educative dopo la condanna. La direttiva richiede, infatti, che l’autorità competente prenda in considerazione le misure alternative nell'interesse superiore del minore per evitare che il minore sia privato della libertà (art.11). Viene poi affermato il diritto alla protezione della vita privata (art.14) secondo cui il minore dovrà essere giudicato a porte chiuse (art.15), consentendo al giudice di ammettere il pubblico solo in casi eccezionali e solo nell'interesse superiore del minore (in questi casi il titolare della responsabilità genitoriale avrà comunque il diritto ad essere presente). Un altro diritto affermato è il diritto del minore di presenziare al processo a proprio carico volto ad accertarne la colpevolezza (art. 16)5. Data la particolare vulnerabilità il minore deve godere del diritto di mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici, e del diritto all'istruzione (art. 12). Ai sensi dell’art. 17 queste misure dovranno trovare applicazione anche, come accennato in precedenza, con i minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato di esecuzione. L’art.18, invece, sebbene non intenda regolare la questione del patrocinio a spese dello Stato, impone agli Stati membri di provvedere affinché i regimi nazionali garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, mentre, l'art.19, richiede una specifica formazione per i professionisti in contatto diretto con i minori (che dovrà basarsi sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie). In questo senso gli Stati membri devono provvedere affinché anche i difensori dei minori ricevano tale formazione[6]. Inoltre, l’art. 13 - dedicato al trattamento tempestivo e diligente delle cause - prevede che nei procedimenti che coinvolgono i minori trovi applicazione il principio dell'urgenza relativamente ai tempi del processo.

 

Tessa Onida

 


[1] Vedi anche le tre direttive europee 2010/64/UE, la 2012/13/UE, e la 2013/48/UE

[2] Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 COM (2013) 822 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

[3] Vedi la Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali che incoraggia gli Stati membri a rafforzare i diritti procedurali di tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità.

[4] Il diritto italiano già prevede l'obbligo della registrazione audio o video dell'interrogatorio dell'indagato o imputato minore detenuto, svolto in udienza, ed è coerente sul punto di trattare con urgenza e diligenza i procedimenti penali riguardanti i minori.

[5] Il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, va a collocarsi nel nostro ordinamento giuridico, non in una norma specifica ma solo nel contesto della questione generale relativa alla conoscenza effettiva del processo da parte del minore.

[6] Per quanto riguarda la formazione del personale delle autorità giudiziarie e del personale penitenziario, la L.835/1935 disciplina nel dettaglio la composizione dei collegi giudicanti e la formazione degli operatori del settore. Risultano, altresì, pertinenti le disposizioni contenute nel D.lgs 272/1989 nella parte in cui si prevede espressamente la formazione dei magistrati e del personale addetto agli uffici giudiziari minorili (articoli 5 e 6).

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