Maternità: permessi e congedi

Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi Decreto legislativo Il decreto legislativo in commento* costituisce un atto di attuazione della delega contenuta nell'articolo 23 della legge n. 183, del 4 novembre 2010 (il cosiddetto "collegato lavoro"), con la quale, tra l'altro, il Parlamento ha chiesto al Governo un'opera di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, allo scopo di razionalizzare e semplificare i criteri e le modalità di fruizione di detti permessi. Le norme sulle quali è intervenuto a questo fine il D. lgs 119 del 2011 sono principalmente due: il D.Lgs. 151/2001 in materia di rientro anticipato all'attività lavorativa per le madri lavoratrici e la legge 104/1992 per quanto riguarda il prolungamento della durata del congedo parentale per chi ha figli con un handicap grave. A questo proposito deve essere osservato che le modifiche apportate dall'art. 2 del D.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 16 del D.lgs 151/2001 sono state dettate, almeno in parte, dall'opera della Corte costituzionale che - con la sentenza 4-7 aprile 2011 n. 116 - aveva chiesto una maggiore elasticità in tema di congedo obbligatorio dichiarando l'illegittimità di una normativa che non consentiva, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice potesse fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da idonea documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta (o anche solo di una parte di esso) dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. Infatti, nella versione originale l'art 16 disponeva il divieto di rientro al lavoro per le lavoratrici madri in ogni caso, anche quando fossero le stesse donne a richiederlo; adesso, invece, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, l'obbligo di astensione dal lavoro non impedisce il reinserimento delle lavoratrici madri quando siano le stesse a richiederlo e purché accompagnino la loro richiesta con un'attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale che esclude ogni pregiudizio per la lavoratrice. Anche l'art. 33 del D.lgs. 151/01 viene riscritto: infatti l'art. 3 del nuovo decreto stabilisce che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivo) ha diritto al prolungamento del congedo parentale e a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, del congedo (in misura continuativa o frazionata), per un periodo non superiore a tre anni. Tale facoltà, tuttavia, è condizionata al fatto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che i sanitari chiedano la presenza del genitore. La nuova disciplina chiarisce anche che il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivo pari a tre anni. Infine, l'art. 4 del D.lgs. n. 119 del 2011, che modifica l'art. 42 del decreto legislativo 151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave stabilisce che il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, della L. n. 104 del 1992, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, e che gli stessi possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. Per completezza deve essere segnalata anche la modifica apportata dall'art. 8 del D.lgs. in commento all'articolo 45 del D.lgs 151/2001 che adesso, in materia di adozione ed affidamento, si conforma a quanto stabilito nella sentenza del 2005 della Corte costituzionale (vedi sentenza 1° aprile 2003, n. 104) con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità del comma 1 di detto articolo, nella parte in cui prevedeva che i riposi previsti agli artt. 39, 40 e 41 si applicassero, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia". Tessa Onida   ______________________________________________________  * D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative epermessi, pubblicato in GU 27 Luglio 2011, n. 173

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