Lotta contro l'abuso e sfruttamento sessuale dei minori

immagine di un libro aperto su cui è adagiato il martelletto del giudice

Direttiva dell'Unione europea

La nuova direttiva adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 13 dicembre 2011* - che entro il 18 dicembre 2013 dovrà trovare attuazione da parte degli Stati membri - è finalizzata a combattere in modo diretto gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia ma anche a creare un terreno comune tra gli Stati per ciò che riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, e ad introdurre delle previsioni normative utili a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. Per comprendere i motivi che hanno spinto il Parlamento e il Consiglio a dotare l'Unione di una nuova direttiva e a non limitarsi a modificare e ad ampliare le disposizioni della precedente (la direttiva n. 2004/68/GAI), occorre ricordare che quest'ultima rappresentava per l'Unione il primo tentativo di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e, come tale, si poneva obiettivi semplici che oggi non possono più essere considerati soddisfacenti. Così, si prevedeva l'estensione dell'ambito di giurisdizione da nazionale ad europea**, la qualificazione come reato delle forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale di minori, e si assicurava un livello minimo di assistenza e protezione alle vittime. Quindi, a livello comunitario, si sentiva l'esigenza di andare oltre queste previsioni e, più in generale, di superare i limiti strutturali che la direttiva n. 2004/68/GAI aveva palesato in questi anni. In modo particolare, la stessa appariva, ormai, come uno strumento spuntato per lottare contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori perché prevedeva l'avvicinamento delle leggi dei singoli Stati membri verso una normativa comune solo per un esiguo numero di reati; perché non si occupava delle nuove forme d'abuso e sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie informatiche; perché non eliminava gli ostacoli all'azione penale al di fuori del territorio nazionale, e, da ultimo, perché non era soddisfacente nell'ottica del sostegno alle vittime né prevedeva misure efficaci per la prevenzione di questi reati. Occorreva, quindi, trovare urgentemente uno strumento il più possibile comune, capace di superare i limiti giurisdizionali dei singoli Stati membri non potendo ormai essi, da soli, debellare le nuove forme d' abuso vista la natura transfrontaliera di tali reati, in particolare nel caso della pedopornografia e del turismo sessuale. In effetti, la nuova direttiva sembra rispondere bene a questo problema focalizzando le proprie norme nella previsione di pene più severe per chi commette abusi su minori e migliorando, quindi, l'ambito della prevenzione dei reati anche tramite l'ampliamento delle categorie precedentemente previste, dando maggior spazio alla protezione delle vittime ed individuando in un diritto penale (sostanziale e procedurale) comune agli Stati membri il principale freno per questi criminali che muovono proprio dalla tendenza di commettere i reati negli Stati dove sono puniti meno severamente. Tra le nuove figure di reato, finora non previste in Unione europea nell'ambito dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori, è introdotto il reato di adescamento di minori anche attraverso l'utilizzo di Internet. Nella direttiva si definiscono poi i modi per interrompere la distribuzione di materiale pedopornografico sul web, in particolare si stabilisce che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine ospitate nel loro territorio che contengono o diffondono materiale pedopornografico e, quando questo non sia possibile, sono chiamati a bloccarne l'accesso dal proprio territorio nazionale. Importante è anche la previsione della collaborazione con i Paesi terzi per ottenere la rimozione di siti ospitati su server al di fuori dell'Unione, anche se si tratta di un'operazione di non facile attuazione perché talvolta richiede molto tempo. Inoltre, la direttiva definisce il reato di turismo sessuale all'interno dell'Unione, ossia lo sfruttamento sessuale di minori da parte di una o più persone che viaggiano verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Per combatterlo le autorità nazionali hanno la possibilità di perseguire i propri cittadini che abusano di minori all'estero e organizzano viaggi a tale scopo, e di vietare di pubblicizzare occasioni per abusi sessuali. Per quanto riguarda le pene, la direttiva fissa un traguardo importante perché gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per assicurare che la persona ritenuta responsabile di tali reati sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni di natura diversa determinate in base alla gravità dei diversi reati. Per stabilire se una sanzione sia proporzionata, vengono considerati fattori specifici al fine di garantire una maggiore coerenza nelle classificazioni della gravità dei reati e ridurre così le differenze esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati (per esempio, è prevista un'aggravante quando gli abusi sui minori sono compiuti da persone che abbiano la fiducia dei bambini, ricoprano una posizione di autorità o siano familiari, tutori o insegnanti oppure quando abusino di bambini particolarmente vulnerabili come i bambini affetti da disabilità).   Per prevenire i casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori sono state messe a punto azioni incentrate sugli autori dei reati con precedenti penali al fine di prevenirne la recidiva: in proposito gli Stati membri dovranno adottare, anche tramite Internet, azioni adeguate intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale. Inoltre, per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri dovranno introdurre misure interdittive derivanti dalle condanne per assicurare che la persona fisica condannata per questi tipi di crimini sessuali sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori, nonché per assicurare che i datori di lavoro abbiano il diritto di chiedere informazioni alle autorità giudiziarie su eventuali condanne per abusi sessuali sui minori. Infine cambia anche la protezione delle vittime perché la direttiva impone che l'Unione chieda agli Stati di assicurare alle vittime un maggiore sostegno fino alla conclusione del procedimento penale: in particolare gli Stati membri dovranno prevedere delle misure per garantire la protezione dei minori che segnalano casi d'abuso nell'ambito del loro ambiente familiare, per l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne, misure che, però, non potranno essere subordinate alla volontà del minore di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.

Tessa Onida

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*  Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva del 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, pubblicata in GUUE del 17.12.2011, L 335. N.B. in G.U.U.E L. 18/7 del 21/01/2012 è stato rettificato il numero della direttiva: anziché 2011/92/UE, leggi 2011/93/UE

** Anche per il Consiglio d'Europa il punto di forza della Convenzione di Lanzarote appositamente pensata per combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale era rappresentato dal fatto che essa - prevedendo l'adeguamento dell'ordinamento interno degli Stati aderenti alla Convenzione - introduceva delle modifiche al diritto penale statale atte a creare gli strumenti giuridici per affrontare in modo adeguato, ma soprattutto omogeneo, il diffondersi dei reati di pedopornografia e di pedofilia. In Italia il disegno di legge S. 1969-B per la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007, è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione il 12 ottobre 2011.  

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