Leggi applicabili al divorzio e alla separazione

03/06/2011 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Diritto di famiglia Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica
Norme comuni negli Stati Ue sulle leggi applicabili al divorzio e alla separazione Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea

L'approvazione del Regolamento 1259* da parte del Consiglio dell'Unione europea

(adottato a seguito del ricorso di Lussemburgo alcuni Stati dell'Unione che ad oggi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria; gli altri Stati mantengono comunque il diritto di aderirvi in futuro) ha per oggetto la procedura di "cooperazione rafforzata" nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale e, come scopo dichiarato, quello di contribuire alla creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone". Questo grazie all'istituzione di un quadro giuridico europeo unico, chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti in modo da garantire, ai cittadini europei di diversa nazionalità che intendano separarsi o divorziare, soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità. Ciò, infatti, impedirà il riproporsi di casi in cui i coniugi si affrettano per domandare il divorzio per primi al fine di scegliere lo Stato con l'ordinamento giuridico a loro più favorevole per portare avanti la battaglia legale nei confronti dell'altro coniuge. Con questo intendimento, siccome la normativa vigente non prevedeva alcun margine di scelta, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al divorzio, la nuova disciplina introdotta dal regolamento in commento riconosce ai coniugi la possibilità di scegliere, anche in anticipo, la legge che eventualmente sarà chiamata a regolare la loro separazione o il loro divorzio. Nel regolamento, infatti, i coniugi possono designare, di comune accordo, la legge da applicare al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra la legge dello Stato di residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, la legge dell'ultima residenza (a patto che almeno uno dei due vi risieda ancora), la legge dello Stato di uno dei coniugi nel momento di conclusione dell'accordo, o, infine, la legge del foro.  Mentre, nel caso in cui i coniugi non determinino tramite accordo la legge applicabile, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza, dell'ultima residenza abituale dei coniugi (sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale) o ancora dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Deve comunque essere precisato che rimane, in ogni caso, esclusa dalla possibilità di accordo dei coniugi sulla legge applicabile in alcune materie: quelle relative all'annullamento del matrimonio; agli obblighi di mantenimento; alla responsabilità verso i figli; agli effetti patrimoniali del matrimonio; ai trust o alle successioni; e alla capacità giuridica delle persone fisiche. Finora, l'assenza di norme omogenee proprie dell'Unione in questa materia era evidente quando si applicava la norma nazionale in presenza di implicazioni transnazionali: infatti, mentre alcuni Stati membri determinavano la legge applicabile attraverso una serie di criteri di collegamento come, per esempio, la cittadinanza dei coniugi, garantendo così che il procedimento fosse disciplinato dall'ordinamento giuridico dello Stato con cui i coniugi avevano il legame più stretto, altri Stati, al contrario, applicavano sempre alle procedure di divorzio la legislazione nazionale in modo sistematico, indipendentemente dalla cittadinanza dei coniugi. Infine, deve essere sottolineato il grande rilievo destinato ad assumere questo nuovo regolamento nei riguardi dei figli nati dalle coppie miste. Infatti, se è vero che il regolamento attutisce il problema  della semplificazione delle procedure per accelerare l'iter per la separazione o del divorzio, il punto più difficile da affrontare è quello dell'affidamento dei figli coinvolti: la sempre rovinosa, per un armonico sviluppo, conflittualità da parte dei genitori sul bambino piccolo o sull'adolescente diventa un dramma quando uno dei due coniugi vuole tornare nel proprio paese portando con sé i figli e poter organizzare in anticipo l'eventuale rottura del rapporto potrà incoraggiare soluzioni meno precipitose e più "pacifiche" con la conseguenza del minore disagio per lo sviluppo psicologico dei figli coinvolti. * Regolamento del Consiglio n. 1259 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, pubblicato in GUUE L 343 del 29 dicembre 2010. Il regolamento entrerà in vigore il 21 giugno 2012.

 
Tessa Onida  
Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche