Il riconoscimento dell'indennità di frequenza per i minori stranieri

11/01/2012 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Disabilità Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con la sentenza n. 329 del 2011* si pronuncia - su richiesta della Corte d'appello di Genova che era stata chiamata a dirimere la controversia tra un genitore di un minore straniero e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - sulla legittimità costituzionale del coordinato disposto degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

In particolare, la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere, su richiesta del giudice remittente (la Corte d'Appello di Genova), sulla correttezza della decisione di respingere la richiesta di riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza, di cui alla legge n. 289/1990, avanzata dalla madre di un minore straniero che, pur avendo i requisiti sanitari richiesti dalla legge, non aveva la carta di soggiorno che la legge indica specificamente tra i requisiti essenziali per ricevere l'indennità. E, peraltro, non era nemmeno nelle condizioni di poterla ricevere al momento della prima richiesta dell'indennità di frequenza poiché il ricorrente non si trovava nel territorio nazionale da almeno cinque anni come richiesto ai fini del rilascio di tale documento. Chiarito che l'indennità di frequenza consiste in un contributo economico, erogato in favore degli invalidi minorenni, per consentire loro di frequentare un centro di riabilitazione, di formazione professionale, occupazionale o una scuola di ogni ordine e grado, la Corte Costituzionale ricorda che la legge prevede che tale indennità possa essere concessa solo se il richiedente è in possesso di alcuni requisiti, come quello di essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, cioè la carta di soggiorno**. Ma soprattutto la Corte Costituzionale, nel ricordare anche che già con la sentenza n. 467 del 2002 aveva esteso l'istituto dell'indennità di frequenza ai bambini che frequentano asilo nido, spiega che per un minore che necessita di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l'attesa del compiersi di un periodo di cinque anni di permanenza sul territorio italiano potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare. Così che ne conseguirebbe, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri che assicurano la protezione di diritti primari dell'individuo (quali l'istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e l'assistenza sociale, art. 38), ed anche dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2) e, dall'altro lato, violerebbe il dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri. Quindi, la Corte nella sentenza in oggetto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione della indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Del resto, stabilire che l'indennità di frequenza deve essere concessa ai minori extracomunitari invalidi, anche quando privi della carta di soggiorno, è un atto che tiene in alta considerazione il principio di uguaglianza e i diritti all'istruzione, alla salute ed al lavoro, che sono tanto più importanti nei casi in cui essi si riferiscono a minori in condizione di disabilità. Tessa Onida _____________________________________________________ *  Corte Costituzionale, Sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329 **   Tali requisiti sono: quello di avere meno di diciotto anni di età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; non disporre di un reddito annuo personale superiore ad una certa cifra.  

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