Legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1 La Provincia di Trento compie un significativo passo nella direzione della razionalizzazione e semplificazione del proprio quadro normativo e istituzionale in materia di difesa civica attribuendo le funzioni e i compiti del garante dei minori in capo al difensore civico.
Benché la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 con cui è stato istituito il difensore civico sia ormai caratterizzata da alcune disarmonie rispetto alla legislazione intervenuta successivamente, con la promulgazione della legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia e adolescenza, al difensore civico sono trasferiti in toto i compiti del garante per l’infanzia e l’adolescenza. In questo modo è abrogata la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 che aveva istituito (anche se solo formalmente perché la nomina non era mai avvenuta) la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Provincia di Trento. Del resto, la mancata nomina del garante per l’infanzia, anche se formalmente istituito con legge, non costituisce certo una condizione eccezionale su tutto il territorio nazionale: a oggi sono pochi i garanti effettivamente istituiti e nominati e non mancano presso le Regioni delle perplessità in merito alla previsione di una specifica figura di garante per l’infanzia laddove ci sia già quella del difensore civico. Il principale fine perseguito dalla Provincia di Trento con le modifiche alla preesistente legge sul difensore civico è quello di raggruppare sotto un’unica figura di autorità di garanzia sia le prerogative del difensore civico sia quelle del garante per l’infanzia per ottenere economie di spesa e miglioramenti nell’efficacia dell’azione delle istituzioni di garanzia attraverso un’unitarietà d’intervento. D’altra parte, a livello regionale, esempi di situazioni dove le funzioni proprie del garante per i minori sono state accorpate a quelle del difensore civico le troviamo, per esempio, in Friuli-Venezia Giulia (che con LR 10 marzo 2004, n. 6 di riorganizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico e del tutore dei minori ha modificato la LR 24 giugno 1993, n. 49 che disciplinava con legislazione specifica il tutore dei minori), come anche nelle Marche (dove con la LR 28 luglio 2008, n. 23, sull’autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - ombudsman regionale, si prevedono anche i compiti e gli uffici del difensore civico, del garante per l’infanzia e l’adolescenza e del garante dei diritti dei detenuti). Con la nuova legge il trasferimento dei compiti e delle funzioni del garante per l’infanzia al difensore civico è stato integrale. Infatti, nessuno dei compiti del garante stabiliti dalla legge 10/2007 che riguardasse la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei minori e degli adolescenti è stato tralasciato. Inoltre, è stato anche previsto all’articolo 3 (che modifica l’art. 11 della legge sul difensore civico) che il Consiglio provinciale metta a disposizione del difensore civico risorse adeguate, con riguardo anche ai suoi compiti in materia di diritti dei minori. La legge nel ripensare alla duplice funzione del garante dà importanza al ruolo educativo che spetta soprattutto alla famiglia («Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l’effettivo esercizio di questi diritti [...] riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore») e, per evitare che ci sia un’invasione dello spazio proprio della famiglia, delimita in modo attento l’ambito di intervento del difensore civico-garante per l’infanzia («segnala situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di diritti dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario [...] in questa sede il difensore civico può proporre ai soggetti competenti l’adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori»). Fra i compiti assegnati al difensore civico con questa legge è da ricordare quello consistente nell’accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori (art. 1 comma 3) che costituisce, fra l’altro, una delle più comuni cause di disomogeneità nelle leggi che riguardano i garanti e i difensori civici (quelli con funzioni specifiche per l’infanzia): difatti, solo in alcune leggi istitutive questo compito è previsto espressamente e ciò va a rappresentare, in ultima analisi, una concreta discriminante sulla portata dei compiti affidati a tali figure di garanzia. Tessa Onida
Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche
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lp_trento_1982_28.pdf | 53.7 KB |