Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

La legge 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013

Il principio ispiratore che caratterizza tutta la nuova legge n. 219/2012 sulla filiazione è quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Fin da una prima lettura del testo - che ha modificato il codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile e quelle transitorie - si coglie, infatti, chiaramente, la volontà del legislatore di raggiungere un’effettiva uguaglianza giuridica tra figli legittimi, naturali e adottivi, considerandoli d’ora in avanti tutti semplicemente “figli”, a prescindere dalla situazione dalla quale siano nati (nuovo art. 315 c.c.). Vengono, così, finalmente superate le differenze che la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva lasciato in vita permettendo ai figli naturali di godere di un normale rapporto di parentela con i parenti del genitore da cui sono stati riconosciuti (art. 74 e 258 cc.) compresi i diritti ereditari e di mantenimento.

Tessa Onida

 

In allegato è disponibile al download il testo completo dell'Approfondimento su La legge 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013.