Sentenza della Corte costituzionale Con la sentenza n. 269 del 7 luglio 2010, depositata il 22 luglio 2010, la Corte costituzionale respinge il ricorso presentato dal Governo contro le norme della legge regionale toscana n. 29 del 2009 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) che assicurano il trattamento sanitario e, in certi casi, sociale anche agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Infatti, osservano i giudici della Corte costituzionale, prevedere per tutti gli stranieri che si trovano sul territorio regionale e, quindi, anche per i clandestini le cure sanitarie urgenti e l’accesso in via temporanea a dormitori e mense per quelli che versano in situazioni d’emergenza non significa «agevolare il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale» come sostenuto dal Governo, bensì assicurare allo straniero i diritti fondamentali che la Carta costituzionale riconosce a tutte le persone, senza distinzioni di cittadinanza o nazionalità. Del resto, come ricordano gli stessi giudici della Corte, quest’ultima si era già espressa in modo univoco sul punto con la sentenza n. 252 del 2001 nella quale aveva affermato che esiste un «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione» che deve essere garantito a tutti gli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano il loro soggiorno in Italia. Pertanto, il legislatore può certamente regolare le modalità attraverso le quali agli stranieri viene garantito il diritto all’assistenza sanitaria, magari distinguendo tra quelli in regola e quelli non in regola con il permesso di soggiorno ma, di certo, non può privare tout court gli “irregolari” di ogni tutela. Tra l’altro, se si seguisse questa via ci si porrebbe in contrasto, oltre che con la massima fonte del diritto interno (la Costituzione), anche con le Convenzioni internazionali che assicurano le cure urgenti ed essenziali a tutti gli stranieri. Di conseguenza, concludono i giudici della Corte costituzionale, non è corretto – contrariamente a quanto sostenuto dall’avvocato dello Stato che difendeva le ragioni del Presidente del consiglio dei ministri – ritenere che con le su ricordate disposizioni la Regione Toscana abbia violato l’art. 117 Cost. al comma 2 nei punti a) e b) (che definisce il confine tra le competenze legislative proprie dello Stato e quelle delle regioni), interferendo illegittimamente nella regolamentazione in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, specificatamente quelle riguardanti la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’immigrazione. Tessa Onida