Ordinanza della Corte di cassazione sul giudice competente territorialmente in caso di affidamento Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 2008 n. 28875, hanno asserito la competenza territoriale del tribunale per i minorenni
del luogo dove il minore risiede per i procedimenti di affidamento familiare. In particolare la Suprema corte ha affermato che «nel caso di affidamento familiare di un minore [...] il successivo legittimo mutamento di dimora dell’affidato comporta che su ogni intervento urgente nell’interesse di lui sono competenti, rispettivamente, per l’esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto risiede. Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l’adozione, in rapporto all’interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento». Pertanto, rivisitando parzialmente l’unanime orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile il principio della perpetuatio competentiae (art. 5 codice di procedura civile «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo») ha escluso, qualora il minore cambi luogo di residenza, domicilio o dimora, la competenza del giudice minorile che ha emesso l’originaria misura di affidamento nelle ipotesi in cui si debbano emanare provvedimenti urgenti nell’interesse del minore e, in ogni caso, allorché siano decorsi ventiquattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di affidamento familiare. La Corte di cassazione, quindi, applicando il criterio di ragionevolezza nella determinazione della competenza territoriale, ha adottato la tesi funzionalistica in base alla quale la competenza territoriale deve essere attribuita al tribunale per i minorenni che abbia istaurato un collegamento effettivo con il minore. In tal modo l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore si trova e vive abitualmente potrà assumere, con piena cognizione e con l’aiuto dei servizi sociali del luogo, i provvedimenti ritenuti più idonei all’esclusivo e superiore interesse del minore in applicazione del principio di rilevanza comunitaria della prossimità o vicinanza (di cui al regolamento CE n. 2201/2003, punti 12 e 13 delle considerazioni preliminari e art. 15) e in base ai principi stabiliti nell’art. 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 176/1991). Ilaria Miele
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Cassazione_ordinanza_28875_2008.pdf | 53.51 KB |
UE_Regolamento_2201_2003_del_consiglio.pdf | 225.93 KB |