Legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 Il nostro ordinamento giuridico, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato, prevede che la tutela dei diritti fondamentali della persona non possa essere limitata al solo cittadino italiano ma debba essere estesa anche ai cittadini degli altri Stati e agli apolidi.
Infatti il testo unico che disciplina la materia dell’immigrazione (Dlgs n. 286/1998) stabilisce all’articolo 2 che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti»; e ancora che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente». È in questo quadro normativo nazionale e internazionale (per la normativa internazionale si vedano in particolare la Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo, la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, la Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie) che la Regione Marche, mediante la legge regionale 26 maggio 2009, n. 13, Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati (pubblicata in BUR Marche del 4 giugno 2009, n. 53), cerca di dare un contributo a sostegno dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati. La legge promuove iniziative per garantire loro condizioni d’uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili (in tal senso deve essere letta l’affermazione che gli stessi possano avvalersi dell’attività dei difensori civici degli enti locali e dell’autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di bambini), e si adopera per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscano il pieno inserimento nel territorio, sostenendo anche progetti finalizzati ad acquisire una migliore conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all’Unione europea. Tra le iniziative previste dalla Regione in questo senso sono da annoverare: la promozione dell’informazione sul fenomeno dell’immigrazione e della coscienza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati in modo da realizzare forme di reciproca integrazione culturale. Destinatari degli interventi previsti sono, oltre ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, anche gli apolidi, i richiedenti asilo, i rifugiati e le loro famiglie che risiedono o dimorano regolarmente nel territorio regionale; i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione (per questa categoria il Governo ha sollevato problemi di costituzionalità nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009), i soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del Dlgs n. 286/1998, nonché i minori stranieri non accompagnati, i giovani immigrati di seconda generazione e le vittime della tratta e della riduzione in schiavitù. Per la tutela dei destinatari la legge istituisce anche la Consulta regionale sull’immigrazione presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione che esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale. Invece per la programmazione, l’Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l’integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. L’attività dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione e collabora con altri osservatori presenti a livello sia nazionale sia locale, valutando la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali. Tessa Onida
Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche
Allegato | Dimensione |
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lr_marche_2009_n_13.pdf | 325.38 KB |
DLgs_1998_n_286.pdf | 356.57 KB |