Cittadinanza di genere

23/04/2009 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Politiche di genere Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Legge regionale 2 aprile 2009 n. 16

  Con la LR 16/2009 giunge a compimento il cammino intrapreso dai vertici delle istituzioni della Regione Toscana per varare un testo che disciplini in modo adeguato e organico la cosiddetta cittadinanza di genere.

L’approvazione di questa legge da parte del Consiglio regionale della Toscana e la sua conseguente promulgazione a opera del Presidente della Giunta, costituiscono la diretta attuazione del diritto alle pari opportunità tra donne e uomini e alla valorizzazione delle relative differenze nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità sancito all’art. 4 comma 1 lettera f dello Statuto regionale toscano.

Gli obiettivi che il legislatore regionale si è posto con questa legge sono analiticamente indicati all’art. 2 e possono essere così sintetizzati:
- rimuovere gli ostacoli che, a ogni livello, impediscono di raggiungere una piena ed effettiva parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica eliminando gli stereotipi associati al genere e incrementando le azioni indirizzate a ottenere questi risultati come, per esempio, la fruizione del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
- costruire un sistema coerente di azioni per promuovere l’imprenditorialità femminile e rendere più conciliabile la vita con il lavoro sperimentando nuove formule di organizzazione dell’orario di lavoro sia pubblico sia privato;
- valorizzare il ruolo delle associazioni e formazioni sociali che operano utilmente in questo settore.

La Regione Toscana, pur essendo consapevole che per far efficacemente fronte al preoccupante quadro emerso dalle recenti indagini statistiche sulla violenza subita dalle donne (più di 6 milioni e 700 mila donne in Italia tra i 16 e i 70 anni nel corso della loro vita sono state vittime di violenza fisica o sessuale, di queste il 21 % ha subito violenze sia in famiglia sia fuori, mentre il 22, 6% solo dal partner) sia necessario soprattutto un impegno da parte del legislatore nazionale che è competente a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ha voluto rispondere all’esigenza generalmente sentita anche a livello regionale di favorire politiche che riconoscano e diano attuazione al principio di cittadinanza di genere e valorizzino le differenze di cui gli uomini e le donne sono portatori.
In questo senso deve essere letto il significativo impegno assunto dal Consiglio regionale con gli organi di governo della Regione di promuovere, in sede di concertazione o di consultazione, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali il rispetto del principio di parità di genere nelle nomine di competenza di detti soggetti (art. 5 comma 2).

Tra le varie iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi su ricordati si segnala quella consistente nella creazione di una banca dati dei saperi delle donne prevista dall’articolo 4 dalla legge in analisi. Si tratta di una banca dati in cui saranno inseriti i curricula delle donne che lavorano o che risiedono in Toscana con comprovate esperienze in settori tra loro anche molto eterogenei come quello scientifico, economico, politico, professionale, artistico e culturale. Tale banca dati costituirà uno strumento per rappresentare e divulgare l’ampio quadro delle competenze maturate dalle donne nei vari settori e, conseguentemente, per offrire un utile punto di riferimento per proposte di designazioni e nomine effettuate dagli organi della Regione ai sensi della legge regionale n. 5 dell’8 febbraio 2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Peraltro, l’importanza della banca dati dei saperi delle donne come serbatoio cui attingere per le nomine o designazioni effettuate dagli organi regionali è stata assicurata dall’articolo 5 della legge in esame che ha modificato la disciplina originariamente dettata dall’art. 1, lettera b del comma 1 bis della LR 5/2008 prevedendo che «fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine e designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza».

Infine, va segnalato che la legge in commento prevede anche uno strumento di verifica dell’efficacia delle politiche regionali in tema di pari opportunità rappresentato dal bilancio di genere previsto all’art. 13 finalizzato a far emergere l’impatto prodotto dalle politiche sociali sugli uomini e sulle donne anche al fine di ridefinire le priorità e ricollocare la spesa per i futuri interventi.

 

Tessa Onida

 

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