Adozione di minori da parte di persone singole

Sentenza della Corte di Cassazione  Con la sentenza 3572* del 2011 la prima sezione civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una donna, non sposata e non convivente, che aveva ottenuto l’adozione di una bambina russa grazie ad un provvedimento emesso da un giudice degli Stati Uniti<--break-> e che, successivamente, aveva chiesto al giudice italiano il riconoscimento di tale provvedimento con gli effetti dell’adozione legittimante in forza del fatto di aver lungamente soggiornato nel paese straniero e di avervi anche preso la residenza. La donna, infatti, aveva presentato ricorso alla suprema Corte di Cassazione in quanto il giudice a cui si era rivolta nel primo grado di giudizio aveva dichiarato efficace il provvedimento di adozione pronunciato dal giudice d’oltre oceano ma solo come adozione "in casi particolari" e, quindi, senza gli effetti tipici dell'adozione "legittimante". In questo senso, è appena il caso di ricordare che l'adozione in casi particolari (possibile solo nelle ipotesi espressamente previste dall’art 44 della legge 184/1983, le quali concernono tutti i casi di minori orfani di entrambi i genitori richiesti in adozione da parenti entro il sesto grado o da persone a cui sono legati da un preesistente rapporto stabile e duraturo, del coniuge del genitore dell’adottando, dei minori con handicap o svantaggi, e comunque, sempre quando “sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo”) a differenza di quella legittimante non ha l’effetto di far diventare tout court l’adottato figlio legittimo dell’adottante, ma viceversa, colloca l’adottato in uno status sensibilmente diverso in cui permangono a suo carico diritti e doveri verso la sua famiglia d’origine. Il ricorso della donna viene respinto dalla Suprema Corte con la motivazione che, correttamente, il giudice che ha emanato la sentenza impugnata dalla ricorrente ha riconosciuto al provvedimento del giudice statunitense il valore di adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) della vigente legge sull’adozione (legge 184/1983). Infatti, è questo l’articolo che deve trovare applicazione quando il minore ha instaurato un solido legame affettivo con una persona singola, tanto solido da rendere “impossibile l'affidamento preadottivo a terzi”. Mentre, come spiega la Corte di Cassazione, l'articolo 6 della legge 184/83 stabilisce inequivocabilmente che l'adozione legittimante è consentita solo a coppie unite in matrimonio da almeno tre anni e che tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Pertanto, per effetto dell’articolo 29 bis della stessa legge (introdotto dall’articolo 3 della legge 476/98) che per quanto riguarda le condizioni per il rilascio della dichiarazione si rifà all'art. 6 sopra citato, anche per le adozioni internazionali deve escludersi “che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere in Italia il riconoscimento dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti”. D'altra parte, la stessa Corte, nella parte conclusiva della sentenza precisa, come già aveva affermato nel 2006 con la sentenza n. 6078, che "il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante" e aggiunge che, qualora fosse adottata una legge che la prevedesse, essa sarebbe conforme al diritto internazionale e, in particolare alla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione di minori del 24 aprile 1967 (ratificata dall’Italia con legge n. 357 del 1974) che consentiva agli Stati contraenti la possibilità di prevedere per i minori più tipi di adozione. Del resto, anche la Corte Costituzionale ha lasciato uno spiraglio alla possibilità che possano accedere all'adozione anche le persone singole o le coppie di fatto con l'ordinanza 347 del luglio 2005. In quell’occasione, infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che “ferma restando la preferenza dell'adozione a favore delle coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole, ove si tratti di bambini in stato di abbandono, per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non in favore di persone singole (art 2 Cost.) nonché in contrasto col diritto del minore italiano o straniero in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 Cost.) e che limitare l'adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri (art. 2 Cost.)”.

 

Tessa Onida

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  * Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572  

 

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