Spaccio di sostanze stupefacenti ad un minore

03/06/2011 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Consumo di droghe Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Sentenza della Corte di Cassazione Con la sentenza n.35737* del 2010 le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere l'attenuante del fatto di minore gravità nei confronti di uno spacciatore che ceda sostanze stupefacenti ad un minore degli anni diciotto.

In particolare, nella sentenza in commento, è stata l'accusa (specificatamente il Procuratore generale presso la Corte d'Appello) a ricorrere per Cassazione contro la concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto avvenuta nei riguardi uno spacciatore che, in più di un'occasione, aveva ceduto un grammo di hashish a un ragazzo di diciassette anni. In ogni caso, a prescindere dalle circostanze dell'episodio a cui si riferisce la sentenza, che la questione di diritto appena ricordata meritasse di essere affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite era evidente: in giurisprudenza, infatti, era in atto un contrasto tra chi sosteneva l'incompatibilità tout court tra la circostanza della cessione a minore di sostanze stupefacenti e l'ipotesi del fatto di minore gravità in quanto il fatto stesso della cessione a minori di sostanze stupefacenti rendeva più grave l'azione delittuosa ed escludeva l'applicazione della responsabilità attenuata. E chi, viceversa, riteneva in linea di principio compatibile l'attenuante del fatto di lieve entità con la cessione di sostanze stupefacenti ad un minore quando ricorrevano circostanze particolari: ad esempio quando la droga ceduta fosse stata di modica quantità, o quando la cessione fosse stata fatta per mera amicizia, al di fuori di una abituale attività di spaccio e senza finalità di lucro a un soggetto minore ma notoriamente tossicodipendente che l'avesse precedentemente richiesta. In ultima analisi, è proprio quest'ultimo orientamento ad essere suffragato dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza in commento, ribadisce il generale ed importante principio della "compatibilità" tra aggravanti e attenuanti sciogliendo così i dubbi sul contrasto giurisprudenziale sorto tra i giudici. Difatti, precisano i giudici della Cassazione, la ratio insita in tutte le norme che prevedono come attenuante la "lieve entità" o anche la "particolare tenuità" dei fatti incriminati è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie. Esigenza, tra l'altro, perfettamente consona al quadro delineato dalla Corte Costituzionale che, in riferimento all'attenuante in questione, ha affermato che la stessa è finalizzata a "permettere una modulazione della sanzione sufficientemente rispettosa del criterio di ragionevolezza". Pertanto, tenendo conto di tutte le circostanze concrete nelle quali la cessione di droghe a persona minore si è realizzata, caso per caso c'è la possibilità di arrivare ad una condanna giusta. Peraltro la stessa Corte di Cassazione rileva che, in un contesto normativo assai simile, non si è creato alcun contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell'attenuante della "minore gravità" con l'aggravante dell'età inferiore a dieci anni della vittima nelle condotte di violenza sessuale (art. 609 ter, comma 2, c.p.)   *Sezioni Unite penali Sentenza 24 giugno-5 ottobre 2010 n. 35737 Tessa Onida  

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