Educazione e responsabilità

Sentenza di Cassazione sulla responsabilità genitoriale per i delitti dei figli minorenni  La III Sezione civile della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 18804 del 28 agosto 2009, afferma che i genitori sono civilmente responsabili in solido nei riguardi della vittima dell’omicidio commesso dal loro figlio minorenne

– anche se prossimo al raggiungimento della maggiore età – se non provano di avergli impartito un’educazione efficace. Nel caso di specie ai genitori era stata imputata, in primo e secondo grado di giudizio, la responsabilità per il delitto compiuto dal figlio diciassettenne che, nel corso di una lite, aveva ucciso l’uomo che più volte lo aveva importunato con proposte amorose, minacciandolo in caso di rifiuto di diffondere voci sulla sua omosessualità. I genitori dell’autore del delitto, ritenendo di aver impartito al proprio figlio una sana e corretta educazione, avevano proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva condannato i genitori al risarcimento dei danni riducendo la somma spettante ai genitori e alle tre sorelle della vittima e convalidato il sequestro conservativo dei beni dei ricorrenti in Cassazione. La Corte di cassazione rigetta il ricorso, riconoscendo non un difetto di vigilanza, bensì un inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore «in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale». La responsabilità dei genitori è disciplinata dall’art. 2048 del codice civile, che statuisce «il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi»; il terzo comma del medesimo articolo prevede una prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto («Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.»). Pertanto i genitori per sottrarsi alla presunzione di responsabilità devono dimostrare di aver adeguatamente educato il figlio ai sensi dell’art. 147 cc e di averlo sorvegliato ai fini educativi. La giurisprudenza, dunque, distingue la colpa da omessa vigilanza (culpa in vigilando), obbligo che si affievolisce con l’avvicinarsi alla maggiore età e con la conquista di spazi d’autonomia, da quella derivante da violazione dell’obbligo educativo (culpa in educando). Per quanto concerne l’obbligo di vigilanza, i genitori non devono avere una costante e ininterrotta presenza fisica accanto ai figli, in quanto la vigilanza deve essere rapportata all’età e al carattere, tanto da lasciare un margine di libertà di movimenti, se non costituisce pericolo per se o per terzi. Per quanto attiene l’obbligo educativo, l’art. 147 del codice civile, rubricato «Doveri verso i figli», stabilisce che «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.»; i genitori, quindi devono impartire al minore una sana educazione, conforme alle sue condizioni familiari e sociali e devono provare di aver esercitato una vigilanza commisurata all’età, al carattere e all’indole del minorenne. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, può essere ritenuta, «in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che possono rilevare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art.147 cc» (Cassazione, sentenza n. 10357/2000). Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla sentenza della Cassazione del 22 aprile 2009 n. 9556, nella quale la Corte asserisce che i genitori per liberarsi dalla responsabilità devono dimostrare di essere stati esenti dalla culpa in vigilando e in educando, dovendo rigorosamente provare l’efficacia del loro impegno educativo, che può essere smentita dalle stesse modalità in cui si è manifestato il fatto illecito. Tornando alla sentenza in esame occorre evidenziare l’interessantissimo aspetto psicopedagogico che la Suprema corte affronta nella motivazione, in quanto attribuisce un contenuto concreto all’obbligo di educare, enucleato nell’art. 147 cc, chiarendo esplicitamente che «l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente». La Cassazione aggiunge che l’obbligo di educazione, previsto dall’art. 147 del codice civile, va aumentando con l’avvicinarsi alla maggiore età, allorché, acquistando «la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l’inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese che caratterizza l’età immatura, il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato e anche controllato». Asserisce anche che, sebbene in prossimità della maggiore età, l’omicida con il suo comportamento ha manifestato un «fallimento educativo quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente».   Ilaria Miele  

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