Sezioni tematiche: autorizzazione

La Legge n. 328 dello 08/11/2000, all’art. 11, capo, I sostiene che, “I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni”.

L’apertura e la gestione di servizi per la prima infanzia gestiti da privati è soggetta all’autorizzazione al funzionamento, concessa dal Comune nel cui territorio ha sede il servizio, che la rilascia ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi.

Una specifica direttiva regionale definisce i requisiti strutturali ed organizzativi di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e le norme procedurali per autorizzarne il funzionamento.

L’autorizzazione al funzionamento dei servizi può essere definito, in sostanza, come atto finale di un percorso amministrativo da parte del dirigente competente, che riconosce che quel determinato servizio possiede requisiti strutturali e organizzativi richiesti da leggi e norme regionali e da regolamenti comunali o intercomunali o di ambito.