Il diritto del minorenne a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia
Il minorenne ha diritto a essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano e le procedure in cui è coinvolto. Tale diritto è riconosciuto innanzitutto a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo la quale colui che non ha ancora raggiunto la maggiore età, una volta considerato destinatario passivo dei diritti, diviene un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi. La necessità di garantire la massima partecipazione del minore di età nella determinazione delle decisioni che hanno riflessi sulla sua esistenza è affermata anche nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003.
Nel nostro Paese il diritto del minorenne a essere ascoltato si deve alla cosiddetta Riforma della filiazione, la quale ha sancito che il figlio che non abbia compiuto i 18 anni ma che ne abbia compiuti 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto a essere ascoltato in tutte le questioni e in tutte le procedure che lo riguardano.
Il principio è stato ripreso dalla recentissima Riforma Cartabia che, al dichiarato scopo di valorizzare la centralità dell’interesse del minorenne, lo ha inserito nel codice di procedura civile e in particolare nel nuovo articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile.
In allegato un approfondimento giuridico sul tema del diritto del minorenne a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia
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Approfondimento giuridico: Il diritto del minorenne a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia | 372.02 KB |