Uno strumento per l'attuazione e la tutela dei diritti di bambini e adolescenti: è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che finalmente diventa realtà nel nostro paese grazie all'approvazione definitiva, pochi giorni fa, del disegno di legge da parte del Senato.
Il garante, che diventa l'autorità unica di livello nazionale, verrà nominato dai presidenti di Camera e Senato (con un mandato che dura quattro anni, rinnovabile una sola volta) e avrà diverse competenze. Le principali riguardano informazione, ascolto e collaborazione. Dovrà infatti promuovere occasioni di sensibilizzazione e di diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, assicurare forme di scambio e collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti, collaborare con i garanti già istituiti dalle regioni. Altre competenze dell'Autorità saranno vigilare sull'osservazione delle convenzioni e atti internazionali a tutela dei minori, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Ha anche compiti di garanzia e funzioni consultive e di ascolto dei minori: promuove studi e ricerche a livello nazionale, raccoglie le segnalazioni di violazioni e situazioni di rischio dei diritti dei minori al numero di emergenza gratuito 114 (o agli altri numeri di pubblica utilità) e ha il potere di segnalare e denunciare alle autorità competenti abusi e situazioni di disagio, può esprimere parere sui disegni di legge e tutti gli atti relativi alla tutela dei diritti dei minori e promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. In quanto autorità indipendente, il Garante può chiedere ad amministrazioni e soggetti pubblici qualsiasi informazione rilevante ai fini della tutela dei minori e può, nelle forme e nelle modalità concordate, visitare le strutture pubbliche dove siano presenti bambini o adolescenti. Inoltre, collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti, anche di altri paesi. Le legge ha istituito poi la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove presenti, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Il 30 aprile di ogni anno, il Garante dovrà presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. (mf)