Nasce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza [1]
Uno strumento per l'attuazione e la tutela dei diritti di bambini e adolescenti: è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che finalmente diventa realtà nel nostro paese grazie all'approvazione definitiva [2], pochi giorni fa, del disegno di legge da parte del Senato.
Il garante, che diventa l'autorità unica di livello nazionale, verrà nominato dai presidenti di Camera e Senato (con un mandato che dura quattro anni, rinnovabile una sola volta) e avrà diverse competenze. Le principali riguardano informazione, ascolto e collaborazione. Dovrà infatti promuovere occasioni di sensibilizzazione e di diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, assicurare forme di scambio e collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti, collaborare con i garanti già istituiti dalle regioni. Altre competenze dell'Autorità saranno vigilare sull'osservazione delle convenzioni e atti internazionali a tutela dei minori, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Ha anche compiti di garanzia e funzioni consultive e di ascolto dei minori: promuove studi e ricerche a livello nazionale, raccoglie le segnalazioni di violazioni e situazioni di rischio dei diritti dei minori al numero di emergenza gratuito 114 (o agli altri numeri di pubblica utilità) e ha il potere di segnalare e denunciare alle autorità competenti abusi e situazioni di disagio, può esprimere parere sui disegni di legge e tutti gli atti relativi alla tutela dei diritti dei minori e promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. In quanto autorità indipendente, il Garante può chiedere ad amministrazioni e soggetti pubblici qualsiasi informazione rilevante ai fini della tutela dei minori e può, nelle forme e nelle modalità concordate, visitare le strutture pubbliche dove siano presenti bambini o adolescenti. Inoltre, collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti, anche di altri paesi. Le legge ha istituito poi la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove presenti, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Il 30 aprile di ogni anno, il Garante dovrà presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. (mf)