Garante per l’infanzia

2009/06/01 Type of resource Rules and case law Topics Ombudspersons for children and adolescents Titles Legal comments Activities Legal review
occhiali e martello da giudice adagiati sulle pagine di un codice aperto

Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

 In Italia non esiste ancora un’istituzione nazionale indipendente a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nonostante la sua creazione sia stata ripetutamente sollecitata dal Comitato sui diritti del fanciullo in base all’art. 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dal nostro Paese con legge n. 176/1991) che ne raccomanda la creazione a livello nazionale

e nonostante l’istituzione della stessa sia stata richiesta anche dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli stipulata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia con legge n. 77/2003. A oggi è ancora in itinere (dal 17 marzo 2009 è in corso l’esame in commissione) il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2008 che prevede l’istituzione del garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza anche in Italia, al pari di quanto avvenuto nei Paesi che hanno già ottemperato agli impegni assunti a livello internazionale.
In questo contesto l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della legge 6/2009, Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che prevede, tra l’altro, un coordinamento dell’azione del garante regionale con quello nazionale, dà un ulteriore forte segnale al legislatore statale circa la necessità di colmare la lacuna per vigilare insieme alle Regioni sulla piena attuazione dei diritti dei minori.
Questo, infatti, prevede la legislazione nazionale, tenendo presente che la figura del garante è in linea con quanto previsto dalla Costituzione, dove l’articolo 31 secondo comma stabilisce che «La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Peraltro l’approvazione della legge in esame costituisce per la Regione Lombardia il compimento di un iter legislativo sul tema dei minori e dell’assistenza in genere iniziato con la legge regionale sulla famiglia (LR n. 23/1999, Politiche regionali per la famiglia), continuato poi con la predisposizione della legge sui minori (LR n. 34/2004, Politiche regionali per i minori) e con la successiva approvazione della recente legge sul riordino dell’offerta sociosanitaria in Lombardia (LR n. 3/2008, Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).

La caratteristica peculiare del garante è evidenziata già dall’articolo 1, comma 2, dove si afferma la sua natura di autorità indipendente non sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale che svolge la propria attività in piena autonomia sia organizzativa sia amministrativa proprio al fine di avere completa libertà di valutazione nei riguardi delle problematiche minorili. Tra i principali compiti sono da ricordare quelli di:

  •  proporre agli enti e alle istituzioni che si occupano di minori iniziative finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
  •  segnalare fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, abilità, nazionalità, religione e condizione economica;
  •  vigilare sull’abbandono scolastico e sullo sfruttamento del lavoro minorile;
  •  prevenire e contrastare, insieme agli enti locali, abusi a danno dei minori e violenze di ogni tipo (in relazione alle varie leggi di tutela dei minori come la L. 269/1998, la L. 228/2003, la L. 38/2006, la L. 7/2006);
  •  occuparsi anche dei luoghi in cui i minori sono collocati per disposizione dell’autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali;
  •  risolvere i conflitti che coinvolgono minori di età, prima che ricorrano le circostanze della sola tutela giudiziaria (ed è proprio questa una delle azioni del garante più significative che attuano l’articolo 13 della Convenzione di Strasburgo);
  •  collaborare con le istituzioni sul fenomeno dei minori scomparsi (in particolare minori stranieri non accompagnati) e di quelli abbandonati che non sono stati segnalati ai servizi sociali o alla magistratura.

 

Tessa Onida

 

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