Convenzione sulla disabilità

2009/04/02 Type of resource Rules and case law Topics Disability Titles Legal comments Activities Legal review
immagine di un libro aperto su cui è adagiato il martelletto del giudice

Legge 3 marzo 2009, n. 18  Dal 15 marzo è in vigore la legge 18/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61), che autorizza, ex art. 80 della Costituzione, il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione delle Nazioni unite (comprensiva del Protocollo opzionale allegato alla stessa) sui diritti delle persone con disabilità

, adottata a New York il 13 dicembre 2006 con la risoluzione A/RES/61/106. Lo scopo della Convenzione, che si inserisce nel contesto della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e si compone di un preambolo e 50 articoli, è quello di proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà dei disabili, il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone, la non-discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società, il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il diritto a preservare la propria identità. In particolare, proprio per quanto riguarda i bambini disabili, la Convenzione contiene l’esortazione agli Stati Parti affinché «prendano ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani» e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su una base di eguaglianza di opportunità con gli altri bambini e che in tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità il superiore interesse del bambino sia tenuto prioritariamente in considerazione. La Convenzione stabilisce anche che siano poste in essere legislazioni e politiche efficaci e specifiche per i bambini spesso vittime di una doppia discriminazione (basti pensare ai bambini con disabilità usati per espianto di organi, sfruttamento sessuale, abusi in genere e abbandono) per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati. Tuttavia, da una disamina attenta delle disposizioni contenute nel documento, e al di là dell’individuazione dell’esatto momento in cui la Convenzione entrerà in vigore nel nostro Paese (l’art. 13 della stessa stabilisce che «la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Per ogni Stato od organizzazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento»), pare importante osservare che il suo merito principale non è tanto quello di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un complesso di norme innovative in tema di disabilità o quello di vincolare il legislatore a nuovi obblighi, quanto quello di innalzare a livello di convenzione internazionale un complesso di disposizioni che per lo più era già presente nel nostro ordinamento giuridico ma solo a livello di legge ordinaria. Si vedano, a tal proposito, la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 che promuove il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità; la legge del 1° marzo 2006, n. 67 che disciplina con norme assai significative questo campo introducendo la tutela giurisdizionale dalle discriminazioni, estendendola a tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori del rapporto di lavoro; la legge 9 gennaio 2004, n. 4 in materia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, la legge 22 marzo 2000, n. 69 sugli interventi finanziari per il potenziamento dell’integrazione scolastica degli alunni con handicap. In sostanza, l’operazione che ha compiuto il legislatore autorizzando il Presidente della Repubblica a firmare questa Convenzione è stata quella di “rinforzare” il valore delle disposizioni a tutela delle persone con disabilità già presenti nell’ordinamento giuridico italiano, trasformandole da pure norme di diritto interno (anche se in alcuni casi si tratta di disposizioni che sono già attuative di convenzioni internazionali come per i diritti e le libertà fondamentali dei bambini con disabilità che erano già affermati dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) a norme di esecuzione di un trattato internazionale. Operazione che risulta, poi, perfezionata sia a livello di diritto interno attraverso l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha come compito principale proprio quello di promuovere l’attuazione della stessa (per il suo funzionamento è stata stanziata la somma di 500.000 euro annui per il periodo che va dal 2009 al 2014), sia a livello di diritto internazionale mediante il Comitato per i diritti delle persone con disabilità. Il Comitato, oltre a ricevere i rapporti con cui gli Stati parte della Convenzione indicano le misure adottate per soddisfare gli obblighi assunti con la stessa, potrà anche (lo prevede il Protocollo opzionale) esaminare comunicazioni provenienti da individui o gruppi di individui che denuncino violazioni delle disposizioni stabilite dalla Convenzione da parte di uno Stato che l’abbia ratificata.   Tessa Onida  

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