Affidamento esclusivo dei figli

2011/11/25 Type of resource Rules and case law Topics Legal separation and divorce Titles Legal comments Activities Legal review

Affidamento esclusivo dei figli: limiti al principio di bigenitorialità Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza 17191*, la prima sezione della Corte di Cassazione è chiamata a dirimere un'importante questione di diritto relativa all'affidamento di un figlio minorenne. Nel precedente grado di giudizio il giudice di appello aveva accolto la richiesta, avanzata dalla madre del minore, di addebitare la separazione al marito che, come dimostravano le perizie agli atti ed i rapporti di servizio stesi dai Carabinieri, aveva tenuto reiterati comportamenti consistenti in gravi manifestazioni di disprezzo "non occasionali" ai danni della moglie e degli altri membri della sua famiglia causati, verosimilmente, da un rapporto di "dipendenza non ancora risolta" con la propria madre.Per questo - alla luce di quanto stabilito dall'art. 143 del codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) il quale, al secondo comma, prevede che "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco (...) all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione" - i giudici di secondo grado avevano accolto la richiesta della madre e concesso alla stessa l'affidamento della figlia. Tuttavia, contro questa pronuncia, il padre aveva presentato ricorso per Cassazione facendo leva principalmente su due motivi: l'affidamento esclusivo del minore alla madre sarebbe lesivo del diritto alla bigenitorialità previsto dalla legge n. 54/2006 che ha introdotto l'art. 155 bis del codice civile; inoltre, tale decisione sarebbe lesiva anche del diritto del minore a mantenere significativi rapporti con gli "ascendenti di ciascun ramo genitoriale" sancito dall'art. 155 del codice civile.    

Di fronte alle ragioni addotte dal ricorrente la Cassazione ha respinto il ricorso mantenendo il suo attuale orientamento giurisprudenziale (vedi sentenze della Corte n. 16593/2008 e n.1202/2008) e spiegando che il giudice di appello non aveva affatto disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità ma, semplicemente, aveva posto a fondamento della propria decisione la convinzione che fosse pregiudizievole per la bambina l'affidamento ad entrambi i genitori alla luce del comportamento gravemente denigratorio tenuto dal padre e dalla sua famiglia nei confronti della madre della minore. Inoltre, circa il "presunto" diritto degli ascendenti a mantenere continui e significativi rapporti con la nipote minorenne, i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che i giudici di appello hanno correttamente escluso tale diritto in capo ai nonni paterni in quanto parte attiva nelle offese arrecate alla moglie del figlio. Con questa pronuncia la Cassazione ha, di fatto, negato l'esistenza di un autonomo diritto al mantenimento dei rapporti con i parenti, precisando che la legge attribuisce al minore la possibilità di conservare rapporti significativi con gli ascendenti solo ai fini del mantenimento di un rapporto equilibrato con i propri genitori e, quindi, essenzialmente per evitare che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore.    

Da un punto di vista scientifico, questa sentenza è interessante perché mostra come l'applicazione della legge 54/2006 costruita sul principio di bigenitorialità**, cioè il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione (si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo del matrimonio) e, quindi, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, è certamente il criterio guida che il giudice deve seguire nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole. Tuttavia, indica anche che l'affidamento mono genitoriale deve essere comunque tenuto presente ed applicato dal giudice quando si presentano ipotesi in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis).

Tessa Onida

  _________________________________

*   Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 **  Principio affermato con maggior forza nella legge speciale sull'affidamento condiviso (L.54/2006) ma che era già stato sancito nel 1947 quando la Costituzione riconobbe, all'articolo 30, ad entrambi i genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.    

AttachmentSize
PDF icon cass_sent_17191.pdf62.57 KB