Garanti regionali per l'infanzia

2009/09/24 Type of resource Rules and case law Topics Ombudspersons for children and adolescents Titles Legal comments Activities Legal review

 Nel breve arco di tempo compreso nei mesi di giugno e luglio di quest’anno altre due Regioni e una Provincia autonoma hanno provveduto a istituire e regolamentare la figura del garante per l’infanzia e l’adolescenza

(la Provincia autonoma di Bolzano. con la legge provinciale del 26 giugno 2009, n. 3, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 7 luglio 2009, n. 28; la Regione Basilicata, con legge del 29 giugno 2009, n. 18, Istituzione del garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, pubblicata nel BUR Basilicata del 3 luglio 2009, n. 29; la Regione Umbria con legge del 29 luglio 2009, n. 18, Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicata nel BUR Umbria del 5 agosto 2009, n. 35). I tre interventi normativi si prestano a essere commentati congiuntamente in quanto si presentano essenzialmente con caratteri omogenei: sono tutti finalizzati a istituire una figura autonoma e indipendente che si ponga a garanzia dei diritti dei minori comunque presenti sul territorio regionale (o provinciale) e che nella sua attività si ispiri, oltre che naturalmente alle disposizioni contenute nella legge istitutiva, ai principi dettati dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali in materia. Anzi, deve essere ricordato che è proprio in attuazione degli impegni assunti con le convenzioni internazionali sul tema dell’infanzia e dell’adolescenza (in particolare con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 – ratificata in Italia con la legge 176/1991 – e con la Convezione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e successivamente ratificata con la legge 77/2003) che lo Stato italiano e, conseguentemente, nell’ambito della loro competenza, le Regioni e le Province autonome hanno assunto l’impegno di istituire una figura di garanzia per i minori. Nelle tre leggi in commento si prevede che – in sintonia con quanto stabilito nelle altre regioni che hanno già istituito questa figura – l’elezione del garante per l’infanzia e l’adolescenza sia di competenza del Consiglio (regionale o provinciale) che dovrà scegliere la persona cui affidare questo delicato incarico tra soggetti che abbiano già maturato esperienza e competenza nell’ambito dei minori. Qualche marginale differenza sussiste in riferimento al trattamento economico assicurato al garante: la legge della regione Umbria prevede che abbia diritto solo a un rimborso spese e non anche a un’indennità di funzione, come invece prevedono le leggi istitutive della Basilicata e della Provincia di Bolzano. Altro punto in cui si discostano è quello relativo alla sua eventuale rieleggibilità allo scadere del suo mandato: mentre la legge della Regione Umbria, per assicurare anche da un punto di vista sostanziale la piena indipendenza del garante, esclude la sua rieleggibilità e in quella della Basilicata si prevede la rieleggibilità del garante una sola volta, la legge della Provincia di Bolzano si limita a prevedere che la durata del garante coincida con quella del Consiglio provinciale che lo ha eletto. Infine, per quanto concerne l’attività loro affidata dalle leggi istitutive del garante, a ciascuno di loro è assegnato essenzialmente il duplice compito – in collaborazione con gli altri enti che operano in questo settore e seppur con diverse indicazioni specifiche - sia di promuovere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che porti al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti, sia di intervenire in casi specifici nei quali ci siano minori che abbiano bisogno di essere tutelati.   Tessa Onida  

Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche
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PDF icon lp_bolzano_2009_3.pdf47.23 KB
PDF icon lr_basilicata_2009_18.pdf48.07 KB
PDF icon lr_umbria_18.pdf62.92 KB