Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 L’approvazione della legge regionale n. 29/2009, Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana (pubblicata nel BU Toscana del 15 giugno 2009, n. 19, parte prima) è di particolare importanza per l’attenzione posta nel facilitare l’accesso degli immigrati ai servizi del territorio
, accesso ormai sentito dalla Regione Toscana come una necessità: infatti il fenomeno dell’immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è costante e caratterizza non solo l’attuale periodo storico ma influenza anche le prospettive future laddove la presenza dei cittadini stranieri può contribuire (e contribuisce già oggi, visto il positivo inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche in ambiti particolarmente delicati e necessari quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona) allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. La legge si ispira ai principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe sanciti dall’articolo 4 dello Statuto regionale toscano, ai principi costituzionali (senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate esclusivamente allo Stato) e alle norme internazionali. Per favorire l’adeguamento al principio di uguaglianza e pari opportunità la legge contempla una serie di norme per i cittadini stranieri imponendo una valutazione approfondita sulle differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti in Toscana. A tal proposito bisogna evidenziare la cura posta nella legge al rafforzamento delle reti dei servizi in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spesso costretta a una migrazione forzata per sfuggire sia dalle persecuzioni individuali in paesi dove sono negati i diritti fondamentali, sia da guerre e profonde crisi interne alle aree di provenienza o anche da fenomeni criminali come, per esempio, la tratta degli esseri umani. Gli stranieri destinatari degli interventi sono quelli provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi presenti sul territorio in regola con le disposizioni sull’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, tuttavia specifici interventi di assistenza e di accoglienza («interventi socioassistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali») sono previsti per i cittadini stranieri appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili e anche per i cittadini stranieri che «comunque» dimorano sul territorio regionale (nei limiti indicati dalla legge regionale n. 41/2005 sul Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale; per questa categoria il Governo ha sollevato problemi di costituzionalità nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009). Per esempio, ai minori non in regola con le norme su ingresso e soggiorno è data lo stesso la possibilità di ricorrere facilmente al medico pediatra in modo da garantire il diritto alla salute quale diritto fondamentale della persona, nell’ambito di quanto previsto anche dal Dlgs n. 286/1998. Sulla base, quindi, del principale obiettivo della legge, quello del primato della persona e del riconoscimento vero dei diritti inviolabili di tutti i cittadini, la legge propone la costruzione di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti ritenuti assolutamente fondamentali per l’integrazione degli stranieri: prima fra tutte l’istruzione e il riconoscimento dei titoli professionali con l’approvazione delle competenze acquisite nel paese di origine, ma anche la sanità, il lavoro, l’accesso all’alloggio, la promozione della partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti estendendo anche a questi il diritto di voto e prevedendo un omogeneo funzionamento delle Consulte e dei Consigli degli stranieri presenti in molti Comuni. Spiccano poi nella legge l’insegnamento della lingua italiana per permettere al cittadino straniero di integrarsi con più facilità e meglio e il rafforzamento della rete regionale con sportelli informativi in modo da semplificare il percorso di stabilizzazione del cittadino straniero. Inoltre, in coerenza con la legge nazionale 9 gennaio 2006, n. 7 (in materia di disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), la legge regionale promuove iniziative di sensibilizzazione e azioni per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate normalmente tali pratiche. La legge affronta anche il problema della ricerca di un dialogo dal punto di vista religioso, garantendo assistenza religiosa nelle carceri e negli ospedali e disponendo l’assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri. In collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri al fine di favorire il loro accesso al servizio civile regionale. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza integrazione e autonomia – idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti – la Regione, insieme con gli enti locali, promuove i centri affidi finalizzati all’individuazione di soluzioni di tutela e affidamento sul territorio regionale. Tessa Onida
Altri commenti e descrizioni di norme sono disponibili nelle Rassegne giuridiche
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lr_toscana_2009_29.pdf | 148.68 KB |
DLgs_1998_n_286.pdf | 356.57 KB |