LEGGE REGIONALE
N. 5 DEL 02-04-2004
REGIONE PUGLIA
"Legge quadro per la famiglia".
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 2 aprile 2004
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IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
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TITOLO I PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI
ARTICOLO 1
(Principi)
1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della
famiglia quale formazione sociale di primario interesse
pubblico secondo i principi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al
centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in
attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2
della Costituzione.
2. La Regione, affermando la basilarità della famiglia nel
processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di
soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali,
fondato su legami socialmente assunti di convivenza,
solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni,
responsabilità nella cura delle persone che la compongono e
nell'educazione dei minori.
3. Gli interventi regionali di programmazione
socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno
orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in
coerenza con quanto disposto all'articolo 2, comma 1, della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d'interventi e servizi sociali in Puglia).
4. Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del
pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e
promuove i valori propri dell'ordinamento della famiglia e il suo
ruolo fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona
umana, ai sensi dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e
seguenti della Costituzione.
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ARTICOLO 2
(Funzioni e strumenti)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà,
promuove il "servizio pubblico integrato" per favorire il libero
svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la
solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle
famiglie.
2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo
dell'associazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo.
3. Ogni iniziativa tesa ad attuare le finalità e gli obiettivi della
presente legge, sia essa promossa da enti pubblici o da
soggetti privati non profit, é considerata parte integrante del
servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli
obiettivi e i criteri guida.
4. La Regione favorisce la libertà di scelta della famiglia tra
servizi pubblici e privati facenti parte del servizio pubblico
integrato.
5. I Comuni svolgono le proprie funzioni riconoscendo e
promuovendo l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali di
base.
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ARTICOLO 3
(Obiettivi)
1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e
dell'erogazione dei servizi sociali a favore della persona e della
famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:
a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso
interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura
economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo
sviluppo;
b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche
personalizzati, a fronte di situazioni disagiate e/o che violano la
dignità della persona umana;
c) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei
figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la
solidarietà tra generazioni anche per la permanenza
dell'anziano nella famiglia;
d) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare
reti di solidarietà nonché forme di autorganizzazione e
imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente
nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai
disabili;
e) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle
organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la
responsabilità familiare e la capacità della famiglia ad
assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali;
f) consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri
figli, garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali
e non statali secondo il principio di eguaglianza;
g) tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno
anche attraverso iniziative e servizi di enti privati senza scopo di
lucro;
h) favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della
sterilità, sostenendo l'alto valore personale e sociale dei ruoli
genitoriali, promuovendone le corresponsabilità nei confronti
della prole e il diritto-dovere all'impegno di cura ed educazione
della stessa;
i) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per
prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale
che possano indurre all'interruzione della gravidanza;
j) sviluppare nell'attività dei consultori pubblici e privati la
valorizzazione personale e sociale della maternità e della
paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità
familiare, la solidarietà sociale;
k) promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani
abbandonati e/o privi di assistenza;
l) favorire l'informazione, la consulenza, il sostegno e
l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare
riguardo ai minori che abbiano subìto maltrattamenti e abusi;
m) promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle
tematiche relative alla famiglia e sullo stato delle famiglie
residenti articolando una specifica sezione dedicata alla
famiglia nell'ambito del Centro regionale di documentazione
per le politiche sociali di cui all'articolo 11 della l.r. 17/2003.
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TITOLO II INTERVENTI E MODALITA' ATTUATIVE CAPO I
ARTICOLO 4
(Modalità attuative)
1. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della
l.r.17/2003 sono finalizzate all'attuazione del programma delle
politiche familiari, con una specifica e distinta previsione
all'interno del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, riservando priorità agli interventi previsti dall'articolo 46,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002,n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla
maternità.
2. Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante
nella definizione dei piani di zona nell'ambito dei quali sono
obbligatoriamente recepite e trasformate in interventi attuativi
annuali.
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CAPO II SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI
ARTICOLO 5
(Assistenza personalizzata e permanenza nel proprio domicilio
o nel nucleo familiare di persone non autosufficienti)
1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio alla famiglia
come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi
membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani ed
eroga contributi per le prestazioni assistenziali e
socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo quanto previsto
e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 8 della l.r. n.17/2003.
2. La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la
permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di
appartenenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica,
ma che comunque non necessitano del ricovero in istituto o in
strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex
articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale).
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ARTICOLO 6
(Consulenza alla famiglia)
1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal
momento del concepimento, fermo restando quanto disposto
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza
familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle
organizzazioni di volontariato promuovendone l'utilizzo
coordinato nell'ambito della programmazione regionale e
locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della
l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la
donna all'interruzione della gravidanza, anche attraverso
l'erogazione di specifici contributi, per favorire una maternità
consapevole per come previsto dagli articoli 2 e 5 della l.
194/1978;
b) promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari
nonché altre iniziative dirette a rimuovere le cause dell'aborto;
c) predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno
psicologico, socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti,
utilizzando le risorse di enti pubblici e del privato sociale, del
volontariato nonché delle reti informali di solidarietà;
d) effettuare programmi relativi all'affido familiare e all'adozione,
intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
2. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la
realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro
ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e
informativi riguardanti la procreazione responsabile.
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ARTICOLO 7
(Famiglia e lavoro)
1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di
accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni
sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa
per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.
2. La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il
ricorso al part-time e flessibilità di orario per uno dei due
genitori.
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ARTICOLO 8
(Interventi per la prima casa)
1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di
nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con
particolare riferimento a quelle numerose, può prevedere,nei
limitie con le modalità fissate dal piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della l.r.
17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo
46 della l. 289/2002.
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CAPO III LIBERTA' DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ARTICOLO 9
(Servizi all'infanzia)
1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i
processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la
prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per
rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare
attenzione a quelle numerose e monoparentali.
2. La Regione promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all'articolo 8 della l.r. 17/2003, l'adozione, anche con l'intervento
dei Comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di
organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:
a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari,
quali i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura
di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro;
b) potenziare i servizi di asili nido, anche mediante
convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi,
secondo gli standards qualitativi e organizzativi definiti dalla
Giunta regionale;
c) realizzare un'adeguata politica del tempo libero utilizzando
anche le risorse dell'associazionismo e fornire le strutture e i
supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività
ludiche ed educative particolarmente per l'infanzia e per gli
adolescenti;
d) favorire l'attività di organizzazione delle "banche del tempo"
interfamiliari e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura
dei componenti la famiglia;
e) organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o
imprese pubbliche e private anche mediante apposite
convenzioni;
f) contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze
sociali, con particolare riguardo alla tossicodipendenza.
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ARTICOLO 10
(Formazione)
1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione
professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie
programmi di aggiornamento e riconversione professionale al
fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del
genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto
l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura
di componenti del nucleo familiare.
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ARTICOLO 11
(Diritto allo studio)
1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di
autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a
garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla
realizzazione della politica regionale per la famiglia.
2. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un
effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle
limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la
Regione può prevedere,tra l'altro:
a) buoni scuola alle famiglie finalizzati all'abbattimento delle
spese sostenute per la frequenza di asili nido, scuole materne,
scuole dell'obbligo, statali e non statali senza fini di lucro;
b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero
degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria.
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TITOLO III PRINCIPIO DI SUSSIDARIETA'
ARTICOLO 12
(Azioni positive per la promozione dell'associazionismo
familiare)
1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei
cittadini all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia,
promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8
della l.r. 17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali,
le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla
realizzazione delle seguenti iniziative:
a) sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e
ricerca sull'identità e il ruolo sociale della famiglia;
b) incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro
domestico e di cura familiare anche mediante la promozione
delle "banche del tempo" di cui all'articolo 9.
2. Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte
nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai
sensi delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di
attuazione della legge quadro sul volontariato), 1° settembre
1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381
concernente "Disciplina delle cooperative sociali") e 11 febbraio
2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n.
21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la
gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così
come previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
d'interventi e servizi sociali).
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ARTICOLO 13
(Consulta delle associazioni familiari)
1. E' istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni
familiari composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni
familiari;
c) due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite,
operanti e iscritte nel registro di cui all'articolo 12;
d) tre rappresentanti delle università pugliesi;
e) tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di
solidarietà sociale e volontariato;
f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;
g) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;
h) il dirigente del Settore competente per le politiche della
famiglia;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.
2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e
delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e
la disciplina dei lavori.
3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della
quale è stata insediata.
4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla
predisposizione degli atti di programmazione regionale che
riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine
all'attuazione della medesima.
5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio
regionale.
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ARTICOLO 14
(Osservatorio permanente sulla famiglia)
1. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio per le politiche
sociali previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l' "Osservatorio
permanente sulle famiglie e le politiche della famiglia". In
particolare l'Osservatorio, in coerenza con quanto previsto dalla
lettera l) dell'articolo 3:
a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle
famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di
violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di
individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione
complessiva delle esigenze familiari;
b) verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia
realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;
c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di
ricerca e analisi della Regione;
d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della
sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema
informativo coordinato;
e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a
prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena
tutela della dignità di ciascuna persona.
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ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con le risorse riservate ai sensi dell'articolo 15, comma
2, lettera b), della l.r. 17/2003 a carico del capitolo 784025
"Fondo nazionale politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano
regionale socio-assistenziale - U.P.B. 9.2 "Servizi sociali" del
bilancio della Regione, preventivate per l'anno 2004 in euro
11.232.828,47.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 02 aprile 2004
FITTO
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