LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 02-04-2004
REGIONE PUGLIA

"Legge quadro per la famiglia".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 2 aprile 2004
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI

ARTICOLO 1

(Principi)



1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della 

famiglia quale formazione sociale di primario interesse 

pubblico secondo i principi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della 

Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al 

centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in 

attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 

della Costituzione.



2. La Regione, affermando la basilarità della famiglia nel 

processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di 

soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, 

fondato su legami socialmente assunti di convivenza, 

solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni, 

responsabilità nella cura delle persone che la compongono e 

nell'educazione dei minori.



3. Gli interventi regionali di programmazione 

socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno 

orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in 

coerenza con quanto disposto all'articolo 2, comma 1, della 

legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato 

d'interventi e servizi sociali in Puglia).



4. Nel quadro di attuazione del principio costituzionale del 

pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e 

promuove i valori propri dell'ordinamento della famiglia e il suo 

ruolo fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona 

umana, ai sensi dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e 

seguenti della Costituzione.

 

ARTICOLO 2
(Funzioni e strumenti)



1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, 

promuove il "servizio pubblico integrato" per favorire il libero 

svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la 

solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle 

famiglie.



2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo 

dell'associazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo. 



3. Ogni iniziativa tesa ad attuare le finalità e gli obiettivi della 

presente legge, sia essa promossa da enti pubblici o da 

soggetti privati non profit, é considerata parte integrante del 

servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli 

obiettivi e i criteri guida.



4. La Regione favorisce la libertà di scelta della famiglia tra 

servizi pubblici e privati facenti parte del servizio pubblico 

integrato.



5. I Comuni svolgono le proprie funzioni riconoscendo e 

promuovendo l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali di 

base.

 

ARTICOLO 3
(Obiettivi)



1. Nel quadro dell'indirizzo  e  programmazione e 

dell'erogazione dei servizi sociali a favore della persona e della  

famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:



a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso 

interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura 

economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo 

sviluppo;



b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche 

personalizzati, a fronte di situazioni disagiate e/o che violano la 

dignità della persona umana;



c) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei 

figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la 

solidarietà tra generazioni anche per la permanenza 

dell'anziano nella famiglia;



d) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare 

reti di solidarietà nonché forme di autorganizzazione e 

imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente 

nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai 

disabili;



e) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle 

organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la 

responsabilità familiare e la capacità della famiglia ad 

assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali;



f) consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri 

figli, garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali 

e non statali secondo il principio di eguaglianza;



g) tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno 

anche attraverso iniziative e servizi di enti privati senza scopo di 

lucro;



h) favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della 

sterilità, sostenendo l'alto valore personale e sociale dei ruoli 

genitoriali, promuovendone le corresponsabilità nei confronti 

della prole e il diritto-dovere all'impegno di cura ed educazione 

della stessa;



i) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per 

prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale 

che possano indurre all'interruzione della gravidanza;



j) sviluppare nell'attività dei consultori pubblici e privati la 

valorizzazione personale e sociale della maternità e della 

paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità 

familiare, la solidarietà sociale;



k) promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani 

abbandonati e/o privi di assistenza;



l) favorire l'informazione, la consulenza, il sostegno e 

l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare 

riguardo ai minori che abbiano subìto maltrattamenti e abusi;



m) promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle 

tematiche relative alla famiglia e sullo stato delle famiglie 

residenti articolando una specifica sezione dedicata alla 

famiglia nell'ambito del Centro regionale di documentazione 

per le politiche sociali di cui all'articolo 11 della l.r. 17/2003.

 

TITOLO II INTERVENTI E MODALITA' ATTUATIVE CAPO I

ARTICOLO 4

(Modalità attuative)



1. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della 

l.r.17/2003 sono finalizzate all'attuazione del programma delle 

politiche familiari, con una specifica e distinta previsione 

all'interno del piano regionale degli interventi e dei servizi 

sociali, riservando priorità agli interventi previsti dall'articolo 46, 

comma 2, della legge 27 dicembre 2002,n. 289 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla 

maternità.



2. Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante 

nella definizione dei piani di zona nell'ambito dei quali sono 

obbligatoriamente recepite e trasformate in interventi attuativi 

annuali.

CAPO II SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI

ARTICOLO 5

(Assistenza personalizzata  e permanenza nel proprio domicilio   

o nel nucleo familiare di persone non autosufficienti)



1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio alla famiglia 

come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi 

membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani ed 

eroga contributi per le prestazioni assistenziali e 

socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo quanto previsto 

e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi 

sociali di cui all'articolo 8 della l.r. n.17/2003.



2. La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la 

permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di 

appartenenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, 

ma che comunque non necessitano del ricovero in istituto o in 

strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex 

articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del 

Servizio sanitario nazionale).
ARTICOLO 6
(Consulenza alla famiglia)



1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal 

momento del concepimento, fermo restando quanto disposto 

dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela 

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della 

gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza 

familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle 

organizzazioni di volontariato promuovendone l'utilizzo 

coordinato nell'ambito della programmazione regionale e 

locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale 

degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della 

l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti a:



a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la 

donna all'interruzione della gravidanza, anche attraverso 

l'erogazione di specifici contributi, per favorire una maternità 

consapevole per come previsto dagli articoli 2 e 5 della l. 

194/1978;



b) promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari 

nonché altre iniziative dirette a rimuovere le cause dell'aborto;



c) predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno 

psicologico, socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti, 

utilizzando le risorse di enti pubblici e del privato sociale, del 

volontariato nonché delle reti informali di solidarietà;



d) effettuare programmi relativi all'affido familiare e all'adozione, 

intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.



2. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la 

realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro 

ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e 

informativi riguardanti la procreazione responsabile.
ARTICOLO 7
(Famiglia e lavoro)



1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di 

accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni 

sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa 

per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.



2. La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il 

ricorso al part-time e flessibilità di orario per uno dei due 

genitori.
ARTICOLO 8
(Interventi per la prima casa)



1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di 

nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con 

particolare riferimento a quelle numerose, può prevedere,nei 

limitie con le modalità fissate dal piano regionale degli 

interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della l.r. 

17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 

46 della l. 289/2002.

CAPO III LIBERTA' DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ARTICOLO 9

(Servizi all'infanzia)



1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i 

processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la 

prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per 

rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare 

attenzione a quelle numerose e monoparentali.



2. La Regione promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del 

piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui 

all'articolo 8 della l.r. 17/2003, l'adozione, anche con l'intervento 

dei Comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di 

organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:



a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, 

quali i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura 

di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro;



b) potenziare i servizi di asili nido, anche mediante 

convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi, 

secondo gli standards qualitativi e organizzativi definiti dalla 

Giunta regionale;



c) realizzare un'adeguata politica del tempo libero utilizzando 

anche le risorse dell'associazionismo e fornire le strutture e i 

supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività 

ludiche ed educative particolarmente per l'infanzia e per gli 

adolescenti;



d) favorire l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" 

interfamiliari e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura 

dei componenti la famiglia; 



e) organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o 

imprese pubbliche e private anche mediante apposite 

convenzioni;



f) contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze 

sociali, con particolare riguardo alla tossicodipendenza.
ARTICOLO 10
(Formazione)



1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione 

professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie 

programmi di aggiornamento e riconversione professionale al 

fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del 

genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto 

l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura 

di componenti del nucleo familiare.
ARTICOLO 11
(Diritto allo studio)



1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di 

autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a 

garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla 

realizzazione della politica regionale per la famiglia.



2. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un 

effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle 

limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la 

Regione può prevedere,tra l'altro:



a) buoni scuola alle famiglie finalizzati all'abbattimento delle 

spese sostenute per la frequenza di asili nido, scuole materne, 

scuole dell'obbligo, statali e non statali senza fini di lucro;



b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero 

degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria.

TITOLO III PRINCIPIO DI SUSSIDARIETA'

ARTICOLO 12

(Azioni positive per la promozione dell'associazionismo 

familiare)



1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei 

cittadini all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia, 

promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano 

regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 

della l.r. 17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, 

le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla 

realizzazione delle seguenti iniziative:



a) sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e 

ricerca sull'identità e il ruolo sociale della famiglia;



b) incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro 

domestico e di cura familiare anche mediante la promozione 

delle "banche del tempo" di cui all'articolo 9.



2. Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte 

nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai 

sensi delle leggi regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di 

attuazione della legge quadro sul volontariato), 1° settembre 

1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative 

sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 

concernente "Disciplina delle cooperative sociali") e 11 febbraio 

2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 

21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la 

gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così 

come previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 

328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

d'interventi e servizi sociali).
ARTICOLO 13
(Consulta delle associazioni familiari)



1. E' istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni 

familiari composta da:



a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;



b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni 

familiari;



c) due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite, 

operanti e iscritte nel registro di cui all'articolo 12;



d) tre rappresentanti delle università pugliesi;



e) tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di 

solidarietà sociale e volontariato;



f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;



g) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;

 

h) il dirigente del Settore competente per le politiche della 

famiglia;



i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali.



2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della 

Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e 

delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e 

la disciplina dei lavori.



3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della 

quale è stata insediata.



4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla 

predisposizione degli atti di programmazione regionale che 

riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine 

all'attuazione della medesima.



5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio 

regionale.
ARTICOLO 14
(Osservatorio permanente sulla famiglia)



1. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio per le politiche 

sociali previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l' "Osservatorio 

permanente sulle famiglie e le politiche della famiglia". In 

particolare l'Osservatorio, in coerenza con quanto previsto dalla 

lettera l) dell'articolo 3:



a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle 

famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di 

violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di 

individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione 

complessiva delle esigenze familiari;



b) verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia 

realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;



c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di 

ricerca e analisi della Regione;



d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della 

sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema 

informativo coordinato;



e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a 

prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena 

tutela della dignità di ciascuna persona.
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)



1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa 

fronte con le risorse riservate ai sensi dell'articolo 15, comma 

2, lettera b), della l.r. 17/2003 a carico del capitolo 784025 

"Fondo nazionale politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano 

regionale socio-assistenziale - U.P.B. 9.2 "Servizi sociali" del 

bilancio della Regione, preventivate per l'anno 2004 in euro 

11.232.828,47.


Formula Finale:
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla 
osservare come legge della Regione Puglia.

   Data a Bari, addì 02 aprile 2004
 
FITTO