Sexting, revenge porn e sextortion: le novità

Sexting, revenge porn e sextortion

La diffusione di immagini a contenuto sessuale raffiguranti soggetti minorenni. Le più recenti novità giurisprudenziali e normative in tema di sexting, revenge porn e sextortion.

I variegati fenomeni del sexting, revenge porn e sextortion sono coperti dall’introduzione da parte della riforma c.d. Codice Rosso (legge 19 luglio, 2019 n.69) del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti previsto dall’art. 612 ter cp? Che riflessi possono avere tali condotte sul fenomeno del cyberbullismo e sulla configurabilità del reato di stalking?

Il sexting, il revenge porn e la sextortion hanno recentemente interessato l’opinione pubblica e la giurisprudenza nazionale evidenziando una difficoltà – per il legislatore – di mettere a fuoco questo variegato fenomeno.

Il fenomeno del sexting, neologismo di origine inglese che deriva dalla congiunzione di sex (sesso) e texting (mandare messaggi) individua la pratica di inviare o “postare” messaggi di testo e immagini sessualmente suggestive attraverso il cellulare o internet. In questo contesto normativo e giurisprudenziale è stato introdotto dal legislatore l’art. 612 ter cp nell’ambito della riforma c.d. Codice Rosso.

 

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