Nuove norme sui disturbi dell'apprendimento

02/11/2010 Tipo di risorsa Normativa e giurisprudenza Temi Disturbi psichici Titoli Commenti giuridici Attività Rassegna giuridica

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Entra in vigore la legge sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, con l’obiettivo di dettare una disciplina specifica per le diverse forme di disturbi dell’apprendimento e, in particolare, per la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

Questi ultimi infatti, ostacolando la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, complicano fortemente il percorso scolastico dei bambini e, se trascurati, possono comportare una concreta limitazione anche allo svolgimento di alcune normali attività della vita quotidiana. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244. Si deve, innanzitutto, evidenziare che con essa il legislatore ha colmato un “vuoto legislativo” che riguardava i soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (d’ora innanzi DSA), infatti, a essi non potevano essere applicate le disposizioni della legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) perché le patologie in discorso interessano soggetti dotati di “capacità cognitive adeguate” e privi di “patologie neurologiche e di deficit sensoriali”.
Del resto la stessa dottrina medica afferma che le DSA non rappresentano una malattia da cui guarire ma, piuttosto, un impedimento all’apprendimento di cui è possibile ridurre gli effetti; difatti questi soggetti se correttamente aiutati hanno la possibilità di apprendere in modo complessivamente soddisfacente nonostante le difficoltà.
Finora, alla mancanza di una specifica normativa di livello statale che disciplinasse questo tema era stato posto rimedio con l’attività legislativa di alcune Regioni e l’applicazione di alcune norme di carattere generale che, adeguatamente interpretate, potevano offrire un aiuto anche per i bambini e i ragazzi colpiti da DSA. È in questo modo che la legislazione scolastica già esistente, quando adeguatamente applicata, ha offerto delle possibilità per assicurare ai dislessici pari opportunità.

Tuttavia, era evidente che fosse necessaria una normativa nazionale specifica per garantire concretamente, e su tutto il territorio italiano, un aiuto specifico a tutti gli affetti da DSA come richiesto dall’art 3 della Carta costituzionale che, al secondo comma, stabilisce che è compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Infatti, finora, a causa dell’assenza di una legge nazionale specifica la scuola non era obbligata a prendersi carico del problema mentre adesso sono proprio le scuole d’ogni ordine e grado (comprese le scuole dell’infanzia) ad avere il compito di garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti a coloro che sono disturbati da DSA, ma anche e soprattutto quello di prevenire i pericolosi blocchi nell’apprendimento dovuti alle maggiori difficoltà che questi soggetti incontrano nello studio.
La legge indica diversi modi per ridurre i disagi formativi ed emozionali degli alunni affetti da DSA e sviluppare le loro potenzialità per raggiungere il successo scolastico anche utilizzando misure educative e didattiche di supporto come l’introduzione di strumenti d’apprendimento alternativi che favoriscano la comunicazione verbale al posto di quella scritta, l’uso di tecnologie informatiche e l’assegnazione di tempi più lunghi per l’esecuzione delle verifiche scolastiche a causa della difficoltà di decodifica dei testi.

La legge disciplina altri due aspetti molto importanti che tra loro possono considerarsi collegati: quello della diagnosi dei soggetti con DSA e quello della formazione della scuola e degli insegnanti. È compito della scuola attivare, previa comunicazione alle famiglie, interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA nel minor tempo possibile con l’ausilio degli specialisti del Servizio sanitario nazionale; viene altresì stabilito che i disturbi specifici dell’ apprendimento possono essere diagnosticati anche presso strutture convenzionate o da specialisti per consentire una maggiore tempestività degli interventi nei casi sospetti di DSA ed evitare lunghe liste di attesa.
Circa la formazione del personale nelle scuole (il finanziamento è di un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011), la legge mira all’organizzazione di un efficiente corpo docenti e dirigenti (e di genitori informati) sensibile e preparato alle problematiche collegate alle DSA che riesca a mettere in grado gli insegnanti di conoscere la materia e, quindi, di riconoscere i casi che gli si presentano e individuare precocemente le strategie da applicare caso per caso. Al fine di assicurare la collaborazione dei genitori con figli che rientrano nelle categorie descritte è garantita loro la possibilità di usufruire d’orari di lavoro flessibili.
Naturalmente la legge in commento fa salve, all’articolo 8, le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data d’entrata in vigore della legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Tessa Onida

 

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