"I diritti del minore vengono prima di tutto" [1]
Il diritto allo studio e agli affetti familiari del minore figlio di straniero clandestino non salva il genitore dall'espulsione: così si è pronunciata la Corte di Cassazione. «È una decisione che non tiene conto dell'interesse superiore del minore, sancito anche dalla nostra legislazione», è il commento di Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Centro nazionale.
E, riferendosi a una precedente pronuncia di gennaio che, per la stessa ragione, consentiva il soggiorno a un padre irregolare, aggiunge: «La Cassazione si riunisca a sezioni unite per dare un orientamento finalmente univoco».
Con la sentenza 5856/10 la Suprema Corte ha così respinto il dieci marzo scorso il ricorso di un immigrato albanese irregolare residente a Busto Arsizio, con moglie in attesa di cittadinanza italiana, due figli minori e un terzo in arrivo. L'uomo si era rivolto alla Cassazione dopo che la Corte d'Appello di Milano gli aveva negato la permanenza in Italia, tutela prevista dal Testo unico sull'immigrazione. Tra le ragioni del ricorso contro l'espulsione, «la circostanza che la presenza del genitore di un minore straniero è indispensabile [..] per il sano sviluppo psico-fisico» e che l'allontanamento del genitore avrebbe provocato «un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe necessariamente ad incidere» sul futuro dei figli.
I giudici della prima sezione civile non hanno però accolto l'istanza obiettando che la permanenza in Italia dell'immigrato irregolare può essere consentita soltanto «per un periodo di tempo determinato» e per «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione d'emergenza»: circostanze che, argomenta la Corte, non possono avere il carattere di «essenziale normalità» e «tendenziale stabilità» collegate al ciclo scolastico. La scolarizzazione dei minori fino al compimento dell'istruzione obbligatoria quindi «rappresenta un'esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo».
«È una decisione che non tiene conto dell'interesse superiore del minore che è preposto e preponderante secondo i principi normativi che ispirano anche la legislazione italiana», commenta Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Centro nazionale, che ha anche ricordato come la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia [2] sia «legge in Italia a seguito della ratifica effettuata nel nostro paese mediante la legge 176/1991».
Secondo Occhiogrosso i principi della Convenzione contraddetti dalla Cassazione sono quelli enunciati dagli articoli 9 e 10, «che vanno in senso del tutto opposto rispetto a questa decisione in quanto invitano lo Stato a consentire l'accoglimento dell'istanza presentata da un fanciullo o dai suoi genitori per entrare nello Stato o per fare in modo che rimanga ai fini di un ricongiungimento familiare». In accordo alla Convenzione, dunque, una tale domanda, dice ancora il presidente del Centro nazionale, «deve essere considerata con spirito positivo, con umanità e diligenza». In questo caso invece «si dice che il superiore interesse del minore deve cedere il passo ai principi di legalità: quanto poi la legalità che tuteli i minori sia presa in considerazione, è tutto da discutere».
Perciò, per il presidente del Centro nazionale, la pronuncia della Cassazione «è motivo di perplessità perché viola principi che sono patrimonio della nostra legislazione». E «non è un caso che una decisione di questo genere abbia un'eco tanto negativa»: l'atteggiamento del nostro Paese verso gli immigrati è oggetto di «ripetute critiche da parte di molti esponenti degli organismi responsabili per la tutela dei minori».
In attesa dunque di un'analisi più approfondita di questa sentenza, Occhiogrosso sottolinea anzitutto «il bisogno di una parola definitiva dopo i pronunciamenti divergenti sul tema da parte della Cassazione: sarebbe necessario un intervento delle sezioni unite per fare definitiva chiarezza». Ma, conclude il giurista, dovrebbe essere «la cultura minorile ad affermare e ribadire il principio dell'interesse superiore del minore perché altrimenti non si vede come esso possa essere rispettato se manca pure un orientamento univoco degli organismi preposti alla tutela legislativa». (mf)