Una legge per i disturbi dell'apprendimento

06/10/2010

Giunge a compimento l'iter per la legge sulla dislessia. Dopo il sì definitivo del Senato, infatti, vengono riconosciuti alcuni disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) come dislessia, discalculia e disgrafia e si prevedono interventi a favore dei bambini colpiti che, secondo l'Associazione italiana dislessia, sarebbero circa 350 mila. Il provvedimento, denominato Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento e approvato in sede deliberante dalla commissione Cultura di Palazzo Madana, sancisce un deciso cambio di rotta a favore delle famiglie di studenti affetti da Dsa, che prima erano costrette a farsi completamente carico del problema. Infatti riconosce dislessia, disgrafia/disortografia e discalculia «quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali». La scuola, che prima non era obbligata ad intervenire, diventa ora parte integrante della diagnosi e della cura grazie alla definizione di una serie di provvedimenti che riguardano studenti, docenti e famiglie. A questo scopo la legge stanzia un finanziamento di 2 milioni di euro per gli anni 2010-2011. La legge infatti prevede didattica personalizzata, l'uso di strumenti compensativi come personal computer e calcolatore, facilitazioni specifiche per gli esami anche universitari e per lo studio delle lingue straniere. I genitori di alunni della scuola primaria con tali disturbi (diagnosticati dal Servizio sanitario nazionale) potranno usufruire di permessi di orario flessibile sul lavoro per assistere meglio i loro figli nelle attività scolastiche. La legge prevede infine una specifica formazione per i docenti, per il riconoscimento tempestivo di queste patologie e per l'applicazione di didattiche riabilitative. La norma si prefigge, tra le altre cose, di «garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti; favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; ridurre i disagi formativi ed emozionali; assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni; sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA; assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla scuola dell’infanzia, e di riabilitazione; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica». L'articolo 5 mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto, pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato, di ammissione all'università e gli esami universitari. Inizia adesso l'iter burocratico per rendere possibile l'attuazione della legge nei vari ambiti regionali. (mf)